Council Regulation (EC) No 2561/2001 of 17 December 2001 aiming to promote the conversion of fishing vessels and of fishermen that were, up to 1999, dependent on the fishing agreement with Morocco

Coming into Force31 December 2001,01 July 2001
End of Effective Date18 June 2009
Celex Number32001R2561
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/2561/oj
Published date28 December 2001
Date17 December 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 344, 28 December 2001
EUR-Lex - 32001R2561 - IT

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0017 - 0020


Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio

del 17 dicembre 2001

volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (in seguito denominato: "accordo di pesca con il Marocco") è scaduto il 30 novembre 1999. Di conseguenza, molti pescherecci comunitari che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le loro attività di pesca alla stessa data.

(2) I pescatori e i proprietari delle navi interessate hanno pertanto beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999(4), con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e secondo le deroghe stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2001(5).

(3) È opportuno favorire, con adeguate misure a livello comunitario, l'attuazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, approvati dalla Commissione il 18 ottobre 2000.

(4) Occorre agevolare l'arresto definitivo delle attività dei pescherecci, sia mediante la demolizione sia mediante il trasferimento verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste. È del pari necessario agevolare l'attuazione di misure assistenziali a favore dei pescatori. È inoltre opportuno favorire la sostituzione degli attrezzi da pesca in vista della riconversione definitiva dei pescherecci verso altre attività di pesca, a prescindere dall'età del peschereccio e anche nel caso in cui questo abbia beneficiato di un aiuto pubblico alla costruzione.

(5) Occorre pertanto derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, occorre che l'Unione europea dimostri inoltre la sua solidarietà nei confronti degli Stati membri interessati, mediante uno sforzo finanziario supplementare rispetto agli importi resi disponibili nella rubrica 2 delle prospettive finanziarie del bilancio dell'Unione europea, fissati in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 25 marzo 1999.

(7) È opportuno pertanto istituire un'azione specifica della Comunità per eseguire gli stanziamenti in questione ai fini dell'attuazione di una parte dei piani di riconversione, fermo restando che la parte rimanente di tali piani dovrà essere eseguita con il contributo degli stanziamenti SFOP.

(8) È opportuno destinare gli stanziamenti complementari disponibili per l'azione specifica, da un lato, alla ristrutturazione della flotta e, dall'altro, al prepensionamento o alla riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima nell'ambito di programmi sociali singoli o collettivi.

(9) Occorre verificare che l'azione specifica sia coerente con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca. In particolare è opportuno evitare di interferire con le disposizioni in vigore per l'esecuzione degli stanziamenti SFOP. Occorre inoltre prevedere un dispositivo operativo di gestione il più analogo possibile a quello in vigore per i Fondi strutturali comunitari, fissato dal regolamento (CE) n. 1260/1999(6).

(10) Occorre che le navi che operano nelle acque internazionali o nelle acque di paesi terzi rispettino pienamente il diritto internazionale in materia di conservazione delle risorse ittiche e, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il Codice di condotta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

(11) La diversificazione socio-economica delle zone costiere che dipendono dalla pesca rientra, per la sua stessa natura, nei programmi operativi integrati di sviluppo regionale e nei programmi pluriregionali istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e per il Portogallo, con il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e...

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