2002/253/EC: Commission Decision of 19 March 2002 laying down case definitions for reporting communicable diseases to the Community network under Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2002) 1043)

Coming into Force01 January 2003,03 April 2002
End of Effective Date25 July 2018
Celex Number32002D0253
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/253/oj
Published date03 April 2002
Date19 March 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 86, 03 April 2002
EUR-Lex - 32002D0253 - IT

2002/253/CE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 1043]

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 03/04/2002 pag. 0044 - 0062


Decisione della Commissione

del 19 marzo 2002

che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1043]

(2002/253/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità(1), in particolare l'articolo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri devono comunicare informazioni sull'evoluzione epidemiologica e sulla comparsa di minacce per la sanità pubblica dovute alle malattie trasmissibili, utilizzando la rete comunitaria in modo da permettere raffronti, allo scopo di adottare le opportune misure preventive e di controllo a livello comunitario e nazionale.

(2) Per la comparabilità delle informazioni in questione, è indispensabile la messa a punto di dati comuni per la definizione dei casi e di dati minimi, anche nel caso in cui non siano ancora state organizzate reti di sorveglianza specifiche per una determinata patologia. Non appena la presente decisione entrerà in vigore, tali definizioni dei casi dovranno essere utilizzate per le segnalazioni alla rete di sorveglianza comunitaria e devono essere conformi alle norme relative alla protezione dei dati individuali.

(3) Le definizioni dei casi in questione, che garantiscono la comparabilità delle dichiarazioni, sono basate su un sistema a più livelli, che consente alle strutture e/o alle autorità degli Stati membri di far prova di flessibilità nel comunicare informazioni sulle malattie o su problemi sanitari particolari. In particolare, le definizioni dei casi agevoleranno la segnalazione delle malattie elencate nella decisione 2000/96/CE della Commissione(2).

(4) Le definizioni dei casi devono essere elaborate per consentire agli Stati membri di partecipare quanto più possibile alle segnalazioni, utilizzando i dati dei loro sistemi e garantire vari livelli di sensibilità e di specificità in funzione dei vari obiettivi della raccolta d'informazioni. Dovranno inoltre essere facilmente modificabili.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della comunicazione di dati per il controllo epidemiologico e il controllo delle malattie trasmissibili conformemente alle disposizioni della decisione n. 2119/98/CE, in particolare ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri applicano le definizioni dei casi di cui all'allegato.

Articolo 2

La decisione sarà adattata per quanto necessario sulla base dei dati scientifici più recenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore dal 1o gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI CASI PER LE MALATTIE TRASMISSIBILI ELENCATE NELLA DECISIONE 2000/96/CE

PRINCIPI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE DEFINIZIONI DEI CASI

- Salvo disposizioni contrarie, devono essere dichiarati soltanto i casi sintomatici; tuttavia le infezioni asintomatiche devono essere considerate casi qualora l'infezione abbia conseguenze terapeutiche o sulla salute pubblica.

- Un "caso con collegamento epidemiologico" è un caso che è stato esposto ad un caso confermato oppure che ha avuto un'esposizione identica a quella di un caso confermato (ad esempio, ha assunto lo stesso cibo, ha soggiornato nello stesso albergo, ecc.).

- Il sistema adottato si articola su tre livelli:

- caso confermato: verificato da analisi di laboratorio,

- caso probabile: quadro clinico chiaro, ovvero collegato epidemiologicamente a un caso confermato,

- caso possibile: quadro clinico indicativo, ma non caso confermato o probabile.

Le classificazioni a tali livelli differenti possono variare in base all'epidemiologia delle singole malattie.

- I sintomi clinici elencati sono riportati a scopo puramente indicativo e non devono essere considerati esaurienti.

- Per la maggior parte delle malattie sono elencati svariati "criteri diagnostici di laboratorio". Salvo diversa formulazione, è necessario un solo criterio per la conferma di un caso.

- N.A. nell'elenco della definizione dei casi significa "non si applica".

NOTE INTRODUTTIVE

(1) Le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente a garantire l'uniformità delle dichiarazioni/la comparabilità dei dati nell'ambito della rete di sorveglianza europea. La descrizione clinica fornisce un quadro generale della patologia e non indica necessariamente tutti gli aspetti necessari per una diagnosi clinica.

(2) I criteri di laboratorio per la diagnosi riferiti in questo contesto possono essere ottenuti con diverse metodologie. Tuttavia nel caso in cui siano indicate tecniche specifiche, se ne raccomanda l'utilizzazione.

DEFINIZIONE DEI CASI

SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) E INFEZIONE DA HIV

1. Aids

Descrizione clinica

Comprende tutti gli individui contagiati dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) che presentano una qualsiasi delle 28 caratteristiche cliniche elencate nella definizione dei casi del sistema europeo di sorveglianza dell'AIDS.

Criteri diagnostici

I. Adulti e adolescenti: definizioni dei casi del sistema europeo di sorveglianza dell'AIDS del 1993 (cfr. l'allegato II).

II. Bambini di età inferiore ai 13 anni: definizione europea dei casi per la sorveglianza dell'AIDS nei bambini rivista del 1995 (cfr. l'allegato III).

Classificazione dei casi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Infezione da HIV

Descrizione clinica

La diagnosi si basa sui criteri di laboratorio dell'infezione da HIV o su una diagnosi di AIDS.

Criteri diagnostici di laboratorio

I. Adulti, adolescenti e bambini di età superiore a 18 mesi

- Risultato positivo allo screening per gli anticorpi all'HIV confermato da una differente analisi basata sugli anticorpi all'HIV.

- Individuazione dell'acido nucleico dell'HIV (RNA o DNA).

- Individuazione dell'HIV attraverso il test dell'antigene p24 dell'HIV, compreso saggio di neutralizzazione.

- Individuazione dell'HIV (coltura virale).

II. Bambini di età superiore a 18 mesi

- Risultati positivi in due dosaggi separati (escluso il sangue del midollo spinale) da uno o più dei seguenti test per l'individuazione dell'HIV:

- individuazione dell'acido nucleico dell'HIV (RNA o DNA),

- test dell'antigene p24 dell'HIV, compreso saggio di neutralizzazione, in un bambino di età superiore a 1 mese,

- individuazione dell'HIV (coltura virale).

Classificazione dei casi

>SPAZIO PER TABELLA>

ANTRACE

Descrizioni clinica

Antrace da inalazione

Dopo l'inalazione di Bacillus anthracis ed un breve prodromo insorge un collasso respiratorio acuto febbrile con ipossia, dispnea e prove radiologiche di allargamento mediastinico.

Antrace cutaneo

Una lesione cutanea che si evolve da una papula ad una fase vescicolare ed infine ad un'escara ribassata di colore scuro con edema circostante. La lesione è in genere indolore, ma possono essere presenti sintomi sistemici (febbre e malessere).

Antrace gastrointestinale

In seguito al consumo di cibo contaminato non cotto insorge una sindrome caratterizzata da acuto dolore addominale, diarrea, febbre e setticemia.

Criteri diagnostici di laboratorio

- Individuazione e conferma del B. anthracis da campioni raccolti in un sito normalmente sterile (ad esempio, sangue o liquido cerebrospinale) o lesione di altro tessuto colpito (cute, polmoni o intestino).

- Entrambi i casi precedenti e:

-...

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