Commission Implementing Regulation (EU) No 955/2013 of 4 October 2013 to approve propiconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 9 Text with EEA relevance
Coming into Force | 25 October 2013 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32013R0955 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/955/oj |
Published date | 05 October 2013 |
Date | 04 October 2013 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 263, 5 October 2013 |
5.10.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 263/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 955/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2013
per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il propiconazolo. |
(2) | A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 9, fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati conservanti, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 9 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) | La Finlandia è stata designata Stato membro relatore e l’11 febbraio 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) | La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 12 luglio 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) | Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 9 e contenenti propiconazolo possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. |
(6) | È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato ad essere utilizzato |
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