Council Regulation (EC) No 1405/2006 of 18 September 2006 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and amending Regulation (EC) No 1782/2003

Coming into Force01 January 2007,03 October 2006
End of Effective Date20 March 2013
Celex Number32006R1405
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1405/oj
Published date26 September 2006
Date18 September 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 265, 26 September 2006
L_2006265IT.01000101.xml
26.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 265/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2006

recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La particolare situazione geografica di alcune delle isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all’insularità e alla lontananza impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti. Risulta dunque opportuno, per garantire l’approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(2) I problemi che caratterizzano le isole dell’Egeo sono accentuati dall’esiguità delle isole in questione; per garantire l’efficacia delle misure proposte, è necessario che queste si applichino esclusivamente alle isole dette «isole minori».
(3) La politica comunitaria a sostegno della produzione locale nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. La Comunità dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. Pare quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma generale, elaborato al livello territoriale pertinente, che la Grecia dovrebbe presentare alla Commissione.
(4) Per realizzare efficacemente l’obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, pare opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e alla lontananza.
(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, il regime non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Si dovrebbe pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti andrebbero tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale. Si dovrebbe anche tenere conto delle esportazioni verso paesi terzi e quindi autorizzare l’esportazione di prodotti trasformati in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non dovrebbe applicarsi neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. A fini di chiarezza, il presente regolamento dovrebbe precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.
(6) Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime devono ripercuotersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Tali vantaggi economici dovrebbero pertanto essere concessi solo a condizione che rechino un vantaggio reale all’utilizzatore finale e che siano attuati gli opportuni controlli.
(7) Per meglio realizzare gli obiettivi di sviluppo delle produzioni agricole locali e di approvvigionamento di prodotti agricoli, si dovrebbe armonizzare il livello di programmazione dell’approvvigionamento delle isole in questione e sistematizzare il partenariato tra la Commissione e la Grecia. Pare pertanto opportuno che le autorità designate dalla Grecia elaborino un bilancio previsionale di approvvigionamento da presentare alla Commissione per approvazione.
(8) Bisogna incoraggiare i produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione.
(9) Può essere accordata una deroga alla prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.
(10) L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per assicurare l’esecuzione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe continuare a disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle isole minori del Mar Egeo, introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni attuato nel resto della Comunità. A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2019/93 andrebbe pertanto abrogato.
(11) Conformemente al principio di sussidiarietà e nello spirito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), è opportuno delegare alla Grecia la gestione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo; tali misure possono essere pertanto attuate attraverso un programma di sostegno presentato dalla Grecia e approvato dalla Commissione.
(12) La Grecia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nell’insieme del suo territorio a decorrere dal 1o gennaio 2006. Al fine di coordinare i rispettivi regimi a favore delle isole minori del Mar Egeo, andrebbe quindi modificato il regolamento (CE) n. 1782/2003.
(13) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).
(14) Il programma previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, affinché detto programma possa prendere avvio a partire da tale data, pare necessario consentire alla Grecia e alla Commissione di adottare tutte le misure preparatorie tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione del programma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento istituisce, in ordine ai prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato e ai mezzi di produzione agricola, misure specifiche intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all’insularità delle isole minori del Mar Egeo.

2. Ai...

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