Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission du 22 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne l'agrément d'exploitation pour la navigation fondée sur les performances, la certification et la surveillance des fournisseurs de services de données et l'exploitation en mer d'hélicoptères, et corrigeant ce règlement

Coming into Force12 August 2016,01 July 2018,25 August 2016,01 January 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1199
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1199/oj
Published date23 July 2016
Date22 July 2016
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 198, 23 luglio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 198, 23 juillet 2016
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23.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/13

REGOLAMENTO (UE) 2016/1199 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.
(2) Le informazioni o i dati aeronautici inesatti confluiti nei sistemi di bordo dell'aeromobile possono comportare rischi significativi per la sicurezza del volo. È pertanto auspicabile garantire che i fornitori di servizi dati trattino le informazioni e i dati aeronautici in modo tale da garantire la loro qualità e soddisfare i requisiti stabiliti dai costruttori degli aeromobili per l'uso previsto degli utenti dello spazio aereo.
(3) Il regolamento (UE) n. 965/2012 richiede un'approvazione specifica per tutte le operazioni di navigazione basata su requisiti di prestazione (performance-based navigation — PBN), ad eccezione di alcuni metodi di navigazione di base. I casi che richiedono l'approvazione specifica dovrebbero essere notevolmente ridotti al fine di alleggerire gli oneri economici e amministrativi non necessari che gravano sugli operatori dell'aviazione generale, tenendo in considerazione l'esperienza e la maturità già raggiunte nelle operazioni di avvicinamento che utilizzano il sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») e al fine di garantire la coerenza con i più recenti standard di sicurezza internazionali.
(4) Per facilitare il rispetto da parte degli operatori delle norme in materia di trasporto di merci pericolose nonché di quelle relative ai sistemi di vincolo per la parte superiore del busto sui sedili per i membri dell'equipaggio e sui sedili passeggeri di alcuni piccoli aerei e, di conseguenza, per migliorarne la sicurezza, è necessario adattare tali norme al tipo di operazione e alla complessità dell'aeromobile utilizzato.
(5) A norma del regolamento (UE) n. 965/2012 determinati piccoli operatori non commerciali devono istituire un sistema di gestione all'interno della loro organizzazione, in quanto gestiscono aeromobili a motore complessi. In alcuni casi però, come quelli relativi alle operazioni non commerciali con aeromobili a biturboelica più leggeri, tali operatori possono incontrare difficoltà ad attuare i requisiti del sistema di gestione di cui all'allegato III di detto regolamento. Dato che l'impegno di conformità richiesto da parte di tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni, i suddetti operatori dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 965/2012 e, al contrario, essere autorizzati a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. Per coerenza, anche le organizzazioni di addestramento che svolgono attività di addestramento al volo sugli stessi aeromobili a biturboelica più leggeri dovrebbero essere autorizzate a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.
(6) L'allegato VII del regolamento (UE) n. 965/2012 prescrive il trasporto e l'utilizzo di ossigeno in caso di volo al di sopra di una determinata altitudine di pressione. In base al principio di differenziazione del rischio, laddove il livello di protezione normativa offerto ai soggetti interessati dipenda dalla loro capacità di valutare e controllare i rischi, la necessità di ossigeno in aeromobili non pressurizzati impegnati in operazioni non commerciali dovrebbe essere determinata dal pilota di tali aeromobili tenendo conto di taluni fattori oggettivi.
(7) Le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri («HOFO») presentano alcuni rischi specifici per la sicurezza che non sono adeguatamente presi in considerazione dal regolamento (UE) n. 965/2012 nella sua versione attuale. Alcuni Stati membri adottano pertanto prescrizioni supplementari, compreso l'impiego obbligatorio delle nuove tecnologie, per attenuare detti rischi e mantenere i livelli di sicurezza. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e assicurare la parità di condizioni per gli operatori aerei, dovrebbero tuttavia essere stabilite misure comuni di sicurezza a livello di Unione, tenendo conto dell'esperienza acquisita a livello nazionale nonché degli sviluppi nel settore delle operazioni effettuate da elicotteri fuori costa.
(8) Nel regolamento (UE) n. 965/2012 sono stati individuati anche alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione.
(9) Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
(10) È necessario concedere agli operatori interessati e alle autorità competenti degli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme in materia di informazioni e dati aeronautici e di operazioni effettuate da elicotteri fuori costa.
(11) La Commissione intende rivedere le norme relative ai palloni e agli alianti stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 nel contesto dell'iniziativa intesa all'elaborazione di una normativa più semplice, snella e migliore in tema di aviazione civile. I lavori preparatori per detta revisione sono attualmente in corso. La data di applicazione di tali norme dovrebbe pertanto essere adattata in modo da garantire che la summenzionata revisione possa essere portata a termine e dette norme possano essere modificate, se del caso, prima che inizino ad essere applicate.
(12) Ai fini della chiarezza del diritto e dell'attuazione armonizzata dei requisiti comuni in tutta l'Unione, le date di applicazione di tali requisiti dovrebbero essere fisse, o immediatamente al momento dell'entrata in vigore o in una fase successiva. Le misure transitorie e i compiti che devono essere debitamente attuati da tutti gli Stati membri dovrebbero essere inclusi nell'atto giuridico, in modo da evitare problematiche e incertezze giuridiche. La possibilità di fare ricorso alle clausole di esenzione previste in alcuni regolamenti di esecuzione della Commissione nel settore della sicurezza aerea, qualora assolutamente necessaria, dovrebbe essere limitata a casi debitamente giustificati e dovrebbe invece essere impiegato un sistema prevedibile e trasparente. È pertanto fondamentale che il regolamento (UE) n. 965/2012 sia modificato per tener conto di tali considerazioni.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono basate sui pareri (3) espressi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e articolo 19, paragrafo 1.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1) l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:
a) il termine «e» alla fine della lettera e) è soppresso;
b) è aggiunta la lettera g) seguente:
«g) elicotteri utilizzati per operazioni fuori costa (HOFO).»;
2) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga all'articolo 5, gli Stati membri possono continuare, fino al 30 giugno 2018, a esigere un'approvazione specifica e requisiti supplementari sotto il profilo delle procedure, della dotazione, delle qualifiche dell'equipaggiamento e della formazione per quanto riguarda le operazioni CAT fuori costa effettuate da elicotteri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Agenzia i requisiti supplementari previsti per queste approvazioni specifiche. Tali requisiti non possono essere meno restrittivi di quelli previsti agli allegati III e IV.»;
b) il paragrafo 7 è soppresso;
c) sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti: «8. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, gli operatori di velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, impiegati in operazioni non commerciali, utilizzano tali velivoli solo a norma dell'allegato VII. 9. In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), le organizzazioni di addestramento, quando svolgono attività di addestramento al volo su velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, utilizzano tali velivoli a norma dell'allegato VII.»;
3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2012, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Gli allegati II e VII si applicano alle operazioni non
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