Commission Directive (EU) 2017/433 of 7 March 2017 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products (Text with EEA relevance. )
Coming into Force | 04 April 2017 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32017L0433 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2017/433/oj |
Published date | 15 March 2017 |
Date | 07 March 2017 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 70, 15 March 2017 |
15.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 70/1 |
DIRETTIVA (UE) 2017/433 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2017
che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nell'allegato, che dovrebbero corrispondere all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato originariamente dal Consiglio il 19 marzo 2007. |
(2) | Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2). |
(3) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2009/43/CE. |
(4) | Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 giugno 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 giugno 2017.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(2) GU C 122 del 6.4.2016, pag. 1.
(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
ALLEGATO
Elenco dei prodotti per la difesa
Nota 1 | I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla sezione "Definizioni dei termini usati nel presente elenco" allegata al presente elenco. |
Nota 2 | In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi. |
ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota | Il punto ML1 non si applica a:
|
a. | fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;
|
b. | armi ad anima liscia come segue:
|
c. | armi che impiegano munizioni senza bossolo; |
d. | d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressori di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c.
|
ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. | bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;
|
b. | lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;
|
c. | congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
d. | supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a. |
ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come...
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