Commission Regulation (EC) No 1522/2007 of 19 December 2007 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003

Coming into Force01 January 2008,01 January 2007,20 December 2007
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32007R1522
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1522/oj
Published date20 December 2007
Date19 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 20 December 2007
L_2007335IT.01002701.xml
20.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/27

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 145, lettere d), e d quinquies),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.
(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (3), recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione, che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l'olio d'oliva, il tabacco, il cotone, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero, la cicoria e la banana.
(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere reso più preciso per quanto riguarda la definizione dei vivai.
(4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore degli ortofrutticoli che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d'affitto a lungo termine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1182/2007.
(5) Gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità a partire dal 1o maggio 2004 hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di identificazione è possibile che, per disfunzioni tecniche, le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese nel nuovo sistema. Per facilitare l'applicazione, in questo contesto, della definizione di «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento in tutti questi Stati membri, questi ultimi devono essere autorizzati a derogare, fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004, al riferimento alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, fissata al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, sopra citato, a condizione che provvedano affinché la superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro non risulti aumentata. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 795/2004. Poiché alcuni degli Stati membri di cui sopra applicano il regime di pagamento unico dal 1o gennaio 2007, la suddetta deroga deve essere applicata a decorrere da tale data.
(6) Nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti all'aiuto o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per l'anno di determinazione degli importi e degli ettari ammissibili conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore e il numero dei rispettivi diritti all'aiuto devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all'inserimento del settore degli ortofrutticoli. In questo calcolo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.
(7) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata tramite una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo gli Stati membri devono procedere per integrare nell'alimentazione della riserva nazionale l'importo di riferimento relativo agli ortofrutticoli.
(8) Gli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere abilitati a definire il numero di diritti all'aiuto per
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