Council Implementing Regulation (EU) 2016/466 of 31 March 2016 implementing Article 21(2) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Coming into Force | 01 April 2016 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32016R0466 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/466/oj |
Published date | 01 April 2016 |
Date | 31 March 2016 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 85, 1 April 2016 |
1.4.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 85/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/466 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2016
che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) | Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che potrebbero inasprire le attuali divisioni. |
(3) | Il Consiglio continua a nutrire profonda preoccupazione per la situazione in Libia, in particolare in relazione ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Libia e che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, quali gli atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la costituzione di un governo di intesa nazionale, compresa una ripetuta mancanza di azioni da parte delle persone politicamente influenti in Libia. |
(4) | Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre tre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. |
(5) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono inserite nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli...
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