Commission Directive 2002/86/EC of 6 November 2002 amending Directive 2001/101/EC as regards the date from which trade in products not in conformity with Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council is prohibited
Coming into Force | 27 November 2002 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32002L0086 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2002/86/oj |
Published date | 07 November 2002 |
Date | 06 November 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 305, 07 November 2002 |
Direttiva 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 305 del 07/11/2002 pag. 0019 - 0019
Direttiva 2002/86/CE della Commissione
del 6 novembre 2002
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(1), nella versione modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione(2), in particolare il secondo comma, primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Le disposizioni previste dalla direttiva 2001/101/CE per l'etichettatura di prodotti tra i cui ingredienti vi sono carni non sono applicabili prima dello scadere del termine ultimo fissato per il recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri.
(2) In seguito all'adozione del termine "carne(i)" ai fini dell'etichettatura, gli operatori interessati devono modificare in maniera sostanziale l'etichettatura di tali prodotti, segnatamente a livello dell'elenco degli ingredienti, e, se del caso, del tenore di "carne(i)".
(3) Vista la varietà di simili prodotti presenti sul mercato e la quantità di piccole e medie imprese interessate, è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per fare sì che l'etichettatura di tali prodotti venga conformata alle disposizioni della direttiva 2001/101/CE.
(4) Inoltre è opportuno prevedere per gli operatori la possibilità di smaltire sul mercato i prodotti la cui etichettatura non è conforme alle disposizioni summenzionate e che sono stati etichettati prima del termine del periodo transitorio.
(5) È opportuno pertanto modificare la direttiva 2001/101/CE in tal senso.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente...
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