Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on certain marketing standards for eggs

Coming into Force01 January 1992,01 October 1990
End of Effective Date30 June 2007
Celex Number31990R1907
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1990/1907/oj
Published date06 July 1990
Date26 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 6 July 1990
EUR-Lex - 31990R1907 - IT

Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0005 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0042
edizione speciale in lingua ceca capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua estone capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua lituana capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua lettone capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua maltese capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua polacca capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua slovena capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102


REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede l'adozione di norme di commercializzazione che possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura delle uova;

considerando che tali norme possono contribuire a migliorare la qualità delle uova ed agevolare così il loro smercio; che è pertanto nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori che siano applicate norme di commercializzazione per le uova di gallina adatte al consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2772/75 [3]stabilisce alcune norme di commercializzazione applicabili alle uova; che tali norme necessitano una revisione regolare, per fornire migliori garanzie ed informazioni precise al consumatore finale delle uova, in particolare alla luce dell'evoluzione delle prassi commerciali;

considerando che l'esperienza acquisita con le norme esistenti e la consultazione delle organizzazioni rappresentative tanto dei commercianti quanto dei consumatori hanno evidenziato la necessità di apportare taluni adeguamenti e di adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, talune norme particolareggiate al fine di agevolare ulteriori adeguamenti;

considerando che per fissare tali norme occorre fare una netta distinzione tra le uova adatte al consumo umano e le uova non adatte, in particolare quelle rotte o incubate, destinate in linea di massima ad essere utilizzate dalle industrie diverse da quella alimentare; che queste norme devono prescrivere inoltre che le uova di gallina non possano essere mescolate con quelle di altre specie;

considerando che le norme devono essere applicabili a tutte le uova di gallina commercializzate nel territorio della Comunità; che è tuttavia necessario, se si tratta di piccoli quantitativi, escludere dal loro campo di applicazione certe forme di vendita dal produttore al consumatore; che non è necessario sottoporre alla classificazione e alla stampigliatura le uova trasportate dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a certi mercati all'ingrosso e le uova destinate all'industria alimentare per l'uomo;

considerando che occorre quindi stabilire l'elenco dei fornitori delle imprese abilitate a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;

considerando che occorre riservare l'attività di classificazione delle uova soltanto alle imprese sufficientemente attrezzate a tal fine;

considerando che le disposizioni qualitative relative alle uova debbono essere facilmente comprensibili per il consumatore e venire incontro agli sforzi di razionalizzazione compiuti in tutte le fasi della distribuzione; che è pertanto opportuno prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di qualità e di peso;

considerando che il consumatore deve avere la possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso; che tale esigenza può essere soddisfatta apponendo dei marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi;

considerando che è necessario determinare le indicazioni che possono o devono essere utilizzate sugli imballaggi; che l'uso di talune indicazioni facoltative deve essere disciplinato in regole dettagliate che devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che la stampigliatura delle "uova fresche" può essere facoltativa poiché la stampigliatura obbligatoria delle altre uova garantisce una facile distinzione;

considerando che si deve permettere a chiunque commercializzi "uova fresche" di stampigliare su tali uova altre indicazioni a scopi pubblicitari;

considerando che è auspicabile consentire agli operatori di stampigliare determinate indicazioni direttamente sulle uova, come già previsto per i piccoli imballaggi; che è opportuno assoggettare l'apposizione di tali indicazioni a condizioni analoghe a quelle previste per gli imballaggi, nonché ad un controllo rigoroso; che nel caso delle uova da vendere sciolte, la data di classificazione dovrebbe sostituire quella di imballaggio;

considerando che qualsiasi altra stampigliatura potrebbe modificare le condizioni degli scambi nella Comunità;

considerando che occorre descrivere con maggiore precisione le definizioni date nei precedenti regolamenti comunitari relative all'imballaggio ed al modo di presentazione delle uova alla vendita; che è diventato necessario provvedere alle necessarie misure di protezione nella vendita al dettaglio di uova senza imballaggio particolare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è troppo rigida l'attuale disposizione secondo cui l'unica data che è consentita indicare sulle uova o sul loro imballaggio, oltre alla data obbligatoria di imballaggio, è la data raccomandata per la vendita; che è quindi necessario dare la possibilità di indicare a condizioni adeguate alcune altre date; che in pratica non occorre più mantenere l'obbligo di indicare la data di imballaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni comuni concernenti l'imballaggio le quali garantiscano la preservazione della qualità delle uova e ne facilitino il commercio ed il controllo della conformità alle norme;

considerando che i commercianti al minuto devono, al fine di lasciare libertà di scelta al...

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