Council Implementing Regulation (EU) No 1375/2011 of 22 December 2011 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Implementing Regulation (EU) No 687/2011
Coming into Force | 23 December 2011 |
End of Effective Date | 25 June 2012 |
Celex Number | 32011R1375 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1375/oj |
Published date | 23 December 2011 |
Date | 22 December 2011 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 343, 23 December 2011 |
23.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 343/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1375/2011 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2011
che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2) e che stabilisce l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(2) | Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011. |
(3) | Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione. |
(4) | Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati. |
(5) | Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (4), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(6) | È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (CE) n. 687/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 188 del 19.7.2011, pag. 2.
(3) GU C 212 del 19.7.2011, pag. 20.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1
1. PERSONE
1. | ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878 |
2. | ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di "al-Takfir" e "al-Hijra") |
3. | ABOUD, Maisi (pseudonimo "l'Abderrahmane svizzero") nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (– membro di "al-Takfir" e "al-Hijra") |
4. | AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita |
5. | AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita |
6. | ARBABSIAR Manssor (pseudonimo. Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA) |
7. | ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra" |
8. | ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 |
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