Council Regulation (EC) No 1783/2003 of 29 September 2003 amending Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Coming into Force28 October 2003
End of Effective Date01 January 2010
Celex Number32003R1783
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1783/oj
Published date21 October 2003
Date29 September 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 21 October 2003
EUR-Lex - 32003R1783 - IT

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0070 - 0077


Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio

del 29 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di realizzare le finalità della politica agricola comune, quali definite all'articolo 33 del trattato, è opportuno rafforzare la politica di sviluppo rurale ampliando la gamma di misure di accompagnamento previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999(4).

(2) Poiché i giovani agricoltori rappresentano un elemento essenziale nello sviluppo delle zone rurali, un sostegno a tale categoria di agricoltori dovrebbe essere considerato una priorità. È necessario rafforzare il sostegno specifico già accordato, in modo da facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle loro aziende.

(3) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme.

(4) In seguito all'introduzione della misura relativa al rispetto delle norme, l'aiuto a favore degli agricoltori attualmente autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le limitazioni che interessano le zone sottoposte a vincolo ambientale dovrebbe d'ora in poi riguardare le limitazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(5), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(6). Corrispettivamente, si potrà proporre un maggiore grado di sostegno in determinate circostanze e la limitazione del 10 % applicata alle suddette zone sarà ristretta alla misura relativa a zone con specifici svantaggi.

(5) I sistemi di consulenza aziendale di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(7) sono diretti a individuare e proporre miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali. È opportuno concedere agli agricoltori un aiuto a contribuzione dei costi di tali servizi di consulenza.

(6) Gli agricoltori dovrebbero essere incoraggiati ad applicare norme rigorose in materia di benessere degli animali. Occorre ampliare la portata del capitolo sulle misure agroambientali del regolamento (CE) n. 1257/1999 al fine di sostenere gli agricoltori che si impegnano ad applicare norme inerenti al settore zootecnico che superano i requisiti minimi regolamentari.

(7) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

(8) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.

(9) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.

(10) L'introduzione di nuove misure di accompagnamento rende necessario chiarificare talune disposizioni vigenti. Le chiarificazioni riguardano principalmente gli investimenti nelle aziende agricole e le disposizioni finanziarie.

(11) Vista l'importanza di promuovere l'innovazione nel settore alimentare, è necessario estendere il campo di applicazione dell'attuale capo del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di fornire un sostegno allo sviluppo di approcci innovativi nel settore alimentare.

(12) Tale capo stabilisce le condizioni di ammissibilità per il sostegno agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, incluso il requisito in base al quale le imprese che ricevono tale sostegno devono già conformarsi alle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Poiché le piccole unità di trasformazione possono talvolta incontrare difficoltà nel conformarsi a tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter accordare una proroga per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità agli investimenti realizzati in piccole unità di trasformazione allo scopo di conformarsi alle nuove norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(13) Si pone la necessità di incrementare il valore ecologico e sociale delle foreste demaniali; dovrebbe essere previsto un sostegno agli investimenti in tal senso, escludendo invece il sostegno a misure che migliorano lo sfruttamento economico di tali foreste.

(14) Dall'esperienza finora acquisita nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 è emersa l'esigenza di chiarire e semplificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e di adottare taluni livelli di aiuto. Tali chiarificazioni e adattamenti riguardano principalmente la portata e il contenuto del sostegno destinato alle zone meno favorite e alle zone con restrizioni di carattere ambientale, alla formazione, alla silvicoltura e alla promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.

(15) È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il...

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