Council Directive 74/648/EEC of 9 December 1974 amending Directive No 68/193/EEC on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine

Coming into Force12 December 1974
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31974L0648
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/648/oj
Published date28 December 1974
Date09 December 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 352, 28 December 1974
EUR-Lex - 31974L0648 - IT 31974L0648

Direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 28/12/1974 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0065


++++

( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 66 .

( 2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974 , pag . 19 .

( 3 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 15 .

( 4 ) GU n . L 71 del 25 . 3 . 1971 , pag . 16 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

( 74/648/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , per i motivi sotto esposti , occorre modificare alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio , del 9 aprile 1968 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ( 3 ) , modificata dalla direttiva 71/140/CEE ( 4 ) ;

considerando che il campo di applicazione della direttiva 68/193/CEE dev'essere precisato ;

considerando che gli Stati membri debbono essere autorizzati a prevedere la distinzione dei materiali di moltiplicazione standard secondo differenti criteri qualitativi ;

considerando che alcune regioni beneficiano di condizioni particolari talmente favorevoli allo sviluppo dei materiali di moltiplicazione che è necessario offrire allo Stato membro interessato la possibilità _ per la produzione e la commercializzazione in tali regioni _ di accordare deroghe quanto alla lunghezza di detti materiali ;

considerando che l'applicazione della direttiva puo intralciare le importazioni in taluni Stati membri , in quanto alcuni di essi esigono dall'importatore indicazioni differenti ; che è pertanto opportuno armonizzare dette indicazioni ;

considerando che le modifiche degli...

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