2008/730/EC: Commission Decision of 8 September 2008 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2008) 4735) (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 08 September 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32008D0730 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2008/730/oj |
Published date | 16 September 2008 |
Date | 08 September 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 247, 16 September 2008 |
16.9.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 247/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2008
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 4735]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/730/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il 1o luglio 2005 la Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia A2704-12 (di seguito «la domanda»). |
(2) | La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da soia A2704-12 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE. |
(3) | Il 10 agosto 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti, o fabbricati a partire dalla soia A2704-12 descritta nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato. |
(4) | In particolare l’EFSA, dopo aver considerato tutte le informazioni disponibili nella domanda sulla caratterizzazione molecolare, sull’analisi composizionale e sui risultati agronomici, ha concluso che la soia A2704-12 è equivalente alla sua versione non geneticamente modificata e, di conseguenza, non è necessario eseguire altri studi sulla sicurezza con animali per tutti gli alimenti/mangimi (ad esempio studio tossicologico su 90 giorni sui ratti). |
(5) | Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto dei prodotti. |
(6) | Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame. |
(7) | Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4). |
(8) | In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia A2704-12. Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione. |
(9) | Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche |
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