Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001

Coming into Force01 January 2004,28 October 2003,01 January 2005,01 April 2003,01 January 2006,01 July 2004,01 November 2005,01 July 2005
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32003R1782
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1782/oj
Published date21 October 2003
Date29 September 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 21 October 2003
EUR-Lex - 32003R1782 - IT 32003R1782

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0001 - 0069


Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

del 29 settembre 2003

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune.

(2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

(3) Al fine di evitare l'abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare requisiti in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.

(4) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.

(5) Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è opportuno introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2005-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo dovrebbero essere ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure di sviluppo rurale e essere distribuito tra gli Stati membri secondo criteri oggettivi da definire. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi dovrebbe restare negli Stati membri in cui è stato reso disponibile. Fino al 2005, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(4).

(6) Per assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune (voce 1a) rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. Si dovrebbe fissare un adattamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che la voce 1a, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR, è superata in un determinato esercizio finanziario.

(7) Tenuto conto degli adattamenti strutturali risultanti dall'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure transitorie per talune regioni di produzione della segale, finanziate con parte dell'importo reso disponibile grazie alla modulazione.

(8) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

(9) Per agevolare l'introduzione di detto sistema di consulenza, è opportuno prevedere che gli Stati membri dispongano di un periodo di tempo per la sua istituzione. L'adesione al sistema dovrebbe essere a titolo volontario per gli agricoltori, dando la precedenza a quelli che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, è opportuno garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione delle normative nazionali o comunitarie.

(10) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5), gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano effettivamente realizzate ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e combattere le irregolarità.

(11) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(6), in modo da includervi il regime di pagamento unico, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici nonché il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorrerebbe prevedere altresì la possibilità di includervi successivamente altri regimi di aiuto.

(12) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri dovrebbero predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

(13) Le varie componenti del sistema integrato sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. Per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati ad avvalersi del sistema, a condizione che non violino in alcun modo le disposizioni pertinenti.

(14) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(15) La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.

(16) L'identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L'esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l'eventuale ausilio del telerilevamento.

(17) A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a disporre la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto e a sostituire la domanda annuale con una domanda permanente, soggetta soltanto a conferma annuale.

(18) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(7).

(19) Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poter essere utilizzati per misure supplementari...

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