Council Regulation (EC) No 3285/94 of 22 December 1994 on the common rules for imports and repealing Regulation (EC) No 518/94

Coming into Force01 January 1995
End of Effective Date19 April 2009
Celex Number31994R3285
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/3285/oj
Published date31 December 1994
Date22 December 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 349, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3285 - IT 31994R3285

Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0053 - 0070
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0223


REGOLAMENTO (CE) N. 3285/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti gli atti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelli riguardanti le merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare quelle disposizioni di tali atti che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste da tali atti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/92 (2), costituisce un elemento importante di tale politica;

considerando che il regolamento (CE) n. 518/94 è stato adottato tenendo debitamente conto degli obblighi internazionali della Comunità e in particolare di quelli derivanti dall'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che la conclusione dell'Uruguay Round ha condotto all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che l'allegato I A dell'Accordo che istituisce l'OMC contiene tra l'altro l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un Accordo sulle misure di salvaguardia;

considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell'articolo XIX; che detto Accordo impone l'eliminazione delle misure di salvaguardia che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all'importazione o all'esportazione;

considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti CECA; che il regime comune delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo specificamente riguardanti i prodotti CECA;

considerando che alla luce di queste nuove norme multilaterali occorre precisare ulteriormente e se necessario modificare il regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di applicazione delle misure di salvaguardia;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, costituisce il punto di partenza del regime comune applicabile alle importazioni;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia;

considerando che, in tal caso, la Commissione dovrà esaminare le condizioni, le modalità e l'andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto finché non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità; che questi ultimi devono essere valutati nel loro insieme, compresi in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori;

considerando che si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese membro dell'OMC solo se il prodotto in questione è importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che l'industria comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

considerando che occorre definire le nozioni di «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «industria comunitaria», nonché stabilire criteri più precisi per la determinazione del pregiudizio;

considerando che prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere effettuata un'inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in caso d'urgenza misure provvisorie;

considerando che occorre prevedere disposizioni più particolareggiate sull'apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull'accesso dei paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità per queste ultime di comunicare le loro osservazioni;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati;

considerando che quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente il livello di quest'ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni;

considerando che, se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote potranno essere fissate d'accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo; che, tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, si potrà derogare a tali disposizioni fermo restando l'obbligo di consultazioni nell'ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;

considerando che occorre fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse;

considerando che occorre stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non dovrebbero essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità siano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato, da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (3), sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale, esclusi i prodotti elencati nell'allegato II, che sono integrati nel GATT 1994; che sembra quindi opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il disposto degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che le restrizioni nazionali relative a prodotti soggetti al trattato CECA saranno gradualmente eliminate conformemente alle disposizioni dell'OMC;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 518/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

- dei prodotti tessili contemplati dal regolamento (CE) n. 517/94...

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