Council Directive 92/21/EEC of 31 March 1992 on the masses and dimensions of motor vehicles of category M1

Coming into Force09 April 1992
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31992L0021
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/21/oj
Published date14 May 1992
Date31 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 14 May 1992
EUR-Lex - 31992L0021 - IT 31992L0021

Direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/05/1992 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0042


DIRETTIVA 92/21/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è d'uopo adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che occorre applicare il metodo di armonizzazione totale nella prospettiva della realizzazione integrale del mercato interno;

considerando che detto metodo deve essere applicato in occasione della revisione di tutta la procedura di omologazione CEE, tenendo conto dello spirito della risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, le masse e le dimensioni dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, ad integrazione ovvero in sostituzione delle attuali normative, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5);

considerando che la presente direttiva sarà completata da direttive relative alle masse ed alle dimensioni di tutte le categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che non è necessario stabilire prescrizioni relative alla stabilità dinamica dell'insieme veicolo a motore/rimorchio, perché i costruttori di veicoli a motore tengono conto di questo elemento quando dichiarano la massa rimorchiabile tecnicamente ammessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione di un veicolo per motivi concernenti le sue masse e le sue dimensioni, qualora siano rispettate le prescrizioni che figurano all'allegato I.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1o luglio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva; essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposzioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 95 del 12. 4. 1990, pag. 92.(2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 80 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 9.(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(5) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

ALLEGATO I

1. CAMPO DI...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT