Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

Coming into Force01 July 1995,02 January 1995
End of Effective Date30 June 2004
Celex Number31994R3295
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/3295/oj
Published date30 December 1994
Date22 December 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 30 December 1994
EUR-Lex - 31994R3295 - IT 31994R3295

Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0008 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0077


REGOLAMENTO (CE) N. 3295/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che dal 1o gennaio 1988 è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1o dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (4); che è opportuno fare il bilancio dei suoi primi anni di applicazione per migliorare l'efficacia del sistema da esso istituito;

considerando che la commercializzazione di merci contraffatte, come pure la commercializzazione di merci usurpative, reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti d'autore o diritti connessi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, qualora le merci contraffatte o usurpative e merci assimilate siano importate da paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità o il vincolo ad un regime sospensivo, ed istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento dell'autorità doganale per assicurare il rispetto di tale divieto nei migliori modi;

considerando che l'intervento dell'autorità doganale al fine di impedire l'immissione in libera pratica o il vincolo ad un regime sospensivo delle merci contraffatte e di merci usurpative deve applicarsi ugualmente a quelle che sono esportate o riesportate dalla Comunità;

considerando che per quanto concerne i regimi sospensivi e la riesportazione previa notifica l'intervento dell'autorità doganale ha luogo soltanto se in occasione di un controllo vengono scoperte merci che si sospettano essere contraffatte o usurpative;

considerando che la Comunità tiene conto dei termini dell'accordo negoziato in sede GATT relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale in materia di commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte, segnatamente le misure da adottare alla frontiera;

considerando che occorre prevedere che l'autorità doganale sia competente a ricevere ed esaminare le domande d'intervento ad essa rivolte;

considerando che l'intervento dell'autorità doganale deve consistere o nella sospensione dello svincolo per l'immissione in libera pratica, l'esportazione e la riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative, o nel sequestro di queste merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo o riesportate previa notifica per tutto il tempo necessario a accertare se si tratti effettivamente di siffatte merci;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a sequestrare le merci in questione anche prima della presentazione o accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto, per un periodo determinato, affinché questi possa presentare una domanda d'intervento all'autorità doganale;

considerando che occorre che l'autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale; che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza di organi e alle procedure giudiziarie;

considerando che occorre definire le misure cui devono essere soggette le merci in questione, qualora sia accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative; che dette misure devono non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell'utile economico derivante dall'operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura;

considerando che, per evitare gravi turbative dello sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci che potrebbero essere merci contraffatte o usurpative importate da paesi terzi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la concessione di una franchigia doganale;

considerando che è necessario garantire da un lato l'applicazione uniforme delle regole comuni previste dal presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali regole entro termini appropriati e dall'altro rafforzare la mutua assistenza tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione per garantirne la maggiore efficacia;

considerando che, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione del presente regolamento, sarà opportuno esaminare la possibilità di estendere l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contemplato dal regolamento stesso;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3842/86,

HA...

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