Sentenze nº T-429/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 08, 2020

Resolution DateJuly 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-429/18

Salute - Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano - Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, degli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale - Articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004 - Comitologia - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Poteri della Commissione - Parità di trattamento - Proporzionalità

Nella causa T-429/18,

BRF SA, con sede in Itajaí (Brasile),

SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA, con sede in Itajaí,

rappresentate da D. Arts e G. van Thuyne, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Lewis, B. Eggers e B. Hofstötter, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell’8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (GU 2018, L 118, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, V. Valančius e R. Frendo, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Le ricorrenti, la BRF SA e la SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA, fanno parte del gruppo BRF capital, che è integrato verticalmente ed attivo nella produzione e distribuzione di carne, compresa la carne di pollame, in più di 150 paesi. Nel 2017, tale gruppo ha esportato, tramite le ricorrenti, 152 107 t di carne di pollame dal Brasile verso il mercato dell’Unione europea, il che rappresenta circa il 38% delle importazioni totali provenienti da tale paese per quell’anno.

2 Dieci stabilimenti appartenenti alla prima ricorrente e due stabilimenti appartenenti alla seconda ricorrente figuravano, quali imprese esportatrici di carne e di prodotti a base di carne, compresa la carne di pollame, destinati al mercato dell’Unione, negli elenchi compilati conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU 2004, L 139, pag. 206). Gli elenchi in questione indicano gli stabilimenti da cui possono essere importati nell’Unione prodotti di origine animale.

3 Il 21 febbraio 2018, la Commissione europea ha sottoposto, per parere, al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (in prosieguo: il «comitato permanente»), conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 854/2004, un progetto di regolamento di esecuzione relativo all’eliminazione di taluni stabilimenti di paesi terzi dall’elenco degli stabilimenti da cui possono essere importati nell’Unione prodotti di origine animale. Tutti gli stabilimenti interessati si trovavano in Brasile.

4 Il 10 aprile 2018, la Commissione ha sottoposto al comitato permanente una prima versione modificata del progetto di regolamento di esecuzione di cui al precedente punto 3. Il 19 aprile 2018, la Commissione ha presentato una seconda versione modificata di tale progetto. Il suddetto comitato ne ha discusso nella propria riunione del 19 aprile 2018 e lo stesso giorno ha espresso il proprio parere favorevole.

5 L’8 maggio 2018, la Commissione ha adottato il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2018/700, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (GU 2018, L 118, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione impugnato»).

6 In base al regolamento di esecuzione impugnato, un certo numero di stabilimenti brasiliani, compresi i dodici stabilimenti appartenenti alle ricorrenti menzionate al precedente punto 2, sono stati eliminati dagli elenchi in questione.

7 Dai considerando da 4 a 6 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la decisione di eliminare i suddetti stabilimenti da tali elenchi si fonda sulla notifica, tramite il sistema di allarme rapido (in prosieguo: l’«allarme RASFF»), di un «numero significativo di gravi e ripetuti casi» di non conformità ai requisiti dell’Unione dovuti alla presenza di Salmonella nella carne di pollame e nelle preparazioni a base di carne di pollame provenienti da tali stabilimenti. Inoltre, le autorità brasiliane non avrebbero adottato le misure necessarie per rimediare alle carenze individuate, cosicché non si potrebbe più ritenere che tali autorità offrano le garanzie necessarie quanto al rispetto delle norme in materia di salute pubblica relativamente all’importazione dei prodotti in questione.

8 Dalle informazioni fornite dalle autorità del Brasile risulterebbe inoltre che, nel marzo 2018, nel paese sono stati accertati casi di frode riguardanti la certificazione di laboratorio per le carni e i prodotti a base di carne esportati nell’Unione. Le relative indagini avrebbero fatto emergere che non vi erano sufficienti garanzie, riguardo agli stabilimenti appartenenti alle ricorrenti, circa la loro conformità ai requisiti dell’Unione.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2018, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati, rispettivamente, il 28 settembre 2018, il 22 novembre 2018 e il 7 gennaio 2019.

10 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2018 e iscritto a ruolo con il numero T-429/18 R, le ricorrenti hanno proposto una domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione impugnato.

11 Con lettera del 9 gennaio 2019, le parti sono state informate della chiusura della fase scritta del procedimento e della possibilità, per esse, di chiedere lo svolgimento di un’udienza alle condizioni previste all’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale. Con lettera del 30 gennaio 2019, le ricorrenti hanno chiesto l’organizzazione di un’udienza.

12 Con ordinanza del 13 febbraio 2019, BRF e SHB Comércio e Indústria de Alimentos/Commissione (T-429/18 R, non pubblicata, EU:T:2019:98), il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione impugnato e si è riservato sulle spese.

13 Essendo due membri della Quinta Sezione impossibilitati a partecipare, sono stati designati altri due giudici per completare il collegio giudicante.

14 Su proposta della Quinta Sezione, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

15 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, adottate il 29 gennaio, il 12 settembre e il 21 novembre 2019, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di quesiti e di produrre alcuni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini impartiti.

16 L’udienza di discussione si è tenuta il 21 gennaio 2020.

17 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione impugnato nella sua interezza o, in via subordinata, nella parte in cui riguarda gli stabilimenti loro appartenenti;

- condannare la Commissione alle spese.

18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

19 A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi, vertenti rispettivamente:

- sulla violazione dell’obbligo di motivazione;

- sulla violazione dei diritti della difesa;

- sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 854/2004;

- sulla violazione del principio di non discriminazione;

- sulla violazione del principio di proporzionalità;

- sulla violazione dell’articolo 291, paragrafo 3, TFUE e degli articoli 3, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13).

20 La Commissione, oltre a contestare la fondatezza di tutti questi motivi, sostiene che le ricorrenti non sono legittimate a chiedere l’annullamento del regolamento di esecuzione impugnato nella sua interezza, in quanto, a parte i dodici stabilimenti appartenenti alle ricorrenti, il regolamento in questione è volto a eliminare dagli elenchi compilati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 854/2004 altri otto stabilimenti che non sono legati alle ricorrenti.

21 Occorre pertanto stabilire in quale misura le ricorrenti siano legittimate ad agire per l’annullamento del regolamento di esecuzione impugnato.

Sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti

22 Al fine di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti, è necessario valutare, in via preliminare, la natura del regolamento di esecuzione impugnato. Tale valutazione richiede un’esposizione del contesto nel quale viene adottato un regolamento di esecuzione di questo tipo.

23 Al riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Così, il capo II di tale regolamento, che comprende gli articoli da 3 a 8, è dedicato ai controlli ufficiali relativi agli stabilimenti situati all’interno dell’Unione, mentre il capo III di tale regolamento, che...

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