Comunicazioni sulla GU nº T-427/20 of Tribunal General de la Unión Europea, August 07, 2020

Resolution DateAugust 07, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-427/20

Ricorso proposto l’8 luglio 2020 - Max Heinr.Sutor/SRB

(Causa T-427/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Max Heinr.Sutor (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, H. Nemeczek e T. Kreft, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 aprile 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 per il Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2020/24 - 1405146-2020-JB), nella misura in cui riguarda la ricorrente;

condannare l’SRB alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione1 , in quanto dal calcolo dei contributi ex ante 2020 per il Fondo di risoluzione unico non sarebbero state escluse le somme gestite fiduciariamente dalla ricorrente per i suoi clienti.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, punto 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2 in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/EU del Parlamento europeo e del Consiglio3 , in quanto la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, fissando i prelievi a carico della banca in misura 200 volte maggiore unicamente in base alle passività fiduciarie - prive di rischio - iscritte in bilancio dalla ricorrente.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata, senza un’obiettiva giustificazione, tratterebbe differentemente la ricorrente rispetto agli istituti di credito i cui principi contabili nazionali non richiedono alcuna prova delle passività fiduciarie oppure che contabilizzano secondo quanto stabilito dagli IFRS, nonché rispetto alle imprese d’investimento che gestiscono i fondi dei propri clienti.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la decisione impugnata pregiudicherebbe la libertà di impresa, dal momento che l’inclusione delle passività fiduciarie prive di rischio nella base di calcolo si tradurrebbe in un aumento di 200 volte del prelievo a carico della ricorrente per il 2020, senza che un tale pregiudizio...

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