Comunicazioni sulla GU nº T-755/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 22, 2019

Resolution DateFebruary 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-755/18

Ricorso proposto il 22 dicembre 2018 - FL Brüterei M-V e a./Commissione

(Causa T-755/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Germania), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Grofl Markow GmbH (Lelkendorf, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 1 della Commissione, del 22 ottobre 2018, pubblicato con il numero L 264/1 della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 2 , come segue: «all’articolo 42, lettera b), la data “31 dicembre 2018” è sostituita dalla data “31 dicembre 2020”»;

condannare la convenuta al pagamento di EUR 2 469 503,44 alla FL Brüterei M-V GmbH, più interessi moratori dal giorno della notifica del ricorso nella misura corrispondente al tasso base della Banca centrale europea aumentato di otto punti percentuali per anno; nonché

statuire che la convenuta è obbligata a risarcire alle ricorrenti l’ulteriore danno derivante ad esse dal fatto che la Commissione, adottando il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1584, ha deliberato un’ulteriore deroga biennale, la quale consente, «in mancanza» di pulcini biologici, l’introduzione di pulcini convenzionali nell’allevamento biologico di polli, senza che la Commissione, pur essendovi obbligata, abbia «limitato al minimo» tale deroga ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 3 , come avrebbe dovuto fare prevedendo che il ricorso alla disciplina derogatoria presupponesse che nessun incubatoio situato in un raggio fino a 700 chilometri attorno al luogo dell’allevamento di polli offrisse in vendita pulcini allevati secondo il metodo di produzione biologico, e disponendo che la prova della mancanza di disponibilità di siffatti pulcini dovesse essere fornita attraverso l’infruttuoso ordinativo a tre incubatoi noti come fornitori di siffatti pulcini allevati secondo il metodo di produzione biologico, e non già attraverso l’inoltro di richieste di informazioni a fornitori noti per non proporre in vendita pulcini di questo tipo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo: Nullità dell’atto regolamentare

Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che la convenuta ha violato il suo...

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