Sentenze nº T-381/15 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, September 09, 2020

Resolution DateSeptember 09, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-381/15 RENV

Responsabilità extracontrattuale - Cooperazione allo sviluppo - Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta - Decisione che sospende la possibilità per la ricorrente di concludere con la Commissione nuovi accordi di delega in gestione indiretta - Illecito - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Domanda d’ingiunzione - Tardività - Modifica della natura del risarcimento richiesto - Irricevibilità

Nella causa T-381/15 RENV,

International Management Group (IMG), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da L. Levi e J.-Y. De Cara, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Baquero Cruz e J. Norris, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa della decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera dell’8 maggio 2015, di non concludere con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta «fino a quando non vi sia una certezza assoluta del [suo] status di organizzazione internazionale»,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Presentazione della ricorrente

1 Secondo il suo statuto, quale figura nel fascicolo in atti, la ricorrente, International Management Group (IMG), è stata istituita il 25 novembre 1994 come organizzazione internazionale denominata «International Management Group - Infrastructure for Bosnia and Herzegovina» avente sede in Belgrado (Serbia), con l’obiettivo di consentire agli Stati partecipanti alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina di disporre di un’entità dedicata a tale fine. Da allora, la ricorrente ha progressivamente ampliato il suo campo di attività, ed ha successivamente concluso, il 13 giugno 2012, un accordo sulla sede con il Regno del Belgio.

2 Nell’ambito delle sue attività, la ricorrente ha stipulato vari accordi con la Commissione europea, in particolare in attuazione del metodo di esecuzione del bilancio dell’Unione europea detto «di gestione indiretta o congiunta» previsto dai regolamenti finanziari dell’Unione (in prosieguo: gli «accordi di delega in gestione indiretta»), di seguito descritto.

Metodo di gestione congiunta con organizzazioni internazionali (gestione indiretta)

3 La gestione indiretta è una modalità di esecuzione del bilancio dell’Unione risultante dagli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU 2006, L 390, pag. 1), e dall’articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13) (in prosieguo, insieme al regolamento n. 1605/2002: i «regolamenti finanziari del 2002»).

4 L’articolo 53 del regolamento n. 1605/2002 prevede quanto segue:

La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

a) in modo centralizzato;

b) con una gestione concorrente o decentrata; o

c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali

.

5 L’articolo 53 quinquies di tale regolamento così enuncia:

1. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali (...)

(...)

2. Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

(...)

.

6 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 2342/2002:

Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 53 quinquies del regolamento [n. 1605/2002] sono le seguenti:

a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

(...)

.

7 Il regolamento n. 1605/2002 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1). Tuttavia, l’articolo 212, lettera a), del regolamento n. 966/2012 ha previsto, in particolare, che gli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento n. 1605/2002 continuassero ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2013.

8 Il regolamento n. 2342/2002 è stato sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1) (in prosieguo, insieme al regolamento n. 966/2012: i «regolamenti finanziari del 2012»).

9 Il regolamento n. 966/2012 è entrato in vigore il 27 ottobre 2012, conformemente al suo articolo 214, primo comma. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, conformemente al secondo comma di tale articolo, fatte salve le date di applicazione specifiche previste per altri articoli di detto regolamento.

10 Tra questi ultimi articoli figura l’articolo 58, intitolato «Metodi d’esecuzione del bilancio», applicabile agli impegni assunti a partire dal 1º gennaio 2014, il cui paragrafo 1 è così formulato:

La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a) direttamente (“gestione diretta”), a opera dei suoi servizi (...);

b) nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri (“gestione concorrente”); oppure

c) indirettamente (“gestione indiretta”), (...) affidando compiti d’esecuzione del bilancio:

i) a paesi terzi o organismi da questi designati;

ii) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

(...)

.

11 L’articolo 43 del regolamento delegato n. 1268/2012, rubricato «Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento [n. 966/2012] sono le seguenti:

a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

(...)

.

Indagine dell OLAF e seguito dato a quest ultima

12 Il 17 febbraio 2014, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la Commissione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), di aver avviato un’indagine (indagine OF/2011/1002) sullo status giuridico della ricorrente, quale «organizzazione internazionale» ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012.

13 Il 9 dicembre 2014, l’OLAF ha redatto la sua relazione finale (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»), che è stata ricevuta dalla Commissione il 15 dicembre 2014. La relazione dell’OLAF comprendeva una serie di raccomandazioni per il seguito amministrativo e finanziario.

14 Nella sua relazione, l’OLAF considera, in sostanza, che la ricorrente non è un’«organizzazione internazionale» ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 e che essa potrebbe addirittura non avere una personalità giuridica propria. L’OLAF raccomanda quindi alla Commissione d’imporre alla ricorrente sanzioni amministrative e finanziarie e di procedere al recupero delle somme che le sono state versate.

15 L’8 maggio 2015, la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera (in prosieguo: la «lettera dell’8 maggio 2015»), informandola del seguito che intendeva dare alla relazione dell’OLAF.

16 Nella lettera dell’8 maggio 2015, in primo luogo, la Commissione ha segnatamente indicato di aver accettato la raccomandazione dell’OLAF relativa a misure rafforzate di audit nonché ad attività di monitoraggio e di aver presentato un avviso di verifica nell’ambito del sistema di allarme rapido (in prosieguo: il «SAR») nei confronti della ricorrente.

17 In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato che non avrebbe chiesto il rimborso dei fondi che erano stati assegnati alla ricorrente in base ad accordi di gestione diretta e che, alla luce delle prove disponibili, non intendeva chiedere il recupero dei fondi assegnati alla ricorrente in gestione indiretta. Pertanto, secondo la Commissione, gli accordi conclusi con la ricorrente e che erano in corso avrebbero continuato ad essere attuati, cosicché quest’ultima avrebbe pagato le somme dovute alla ricorrente come corrispettivo delle attività che quest’ultima avrebbe effettivamente svolto. Tuttavia, la Commissione ha precisato che l’attuazione dei contratti in corso sarebbe stata oggetto di un «monitoraggio accurato» e di «misure supplementari adeguate» per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

18 In terzo luogo, la Commissione ha indicato che, «fino a quando non vi sia una certezza assoluta dello status di organizzazione internazionale [della ricorrente]», i suoi servizi non avrebbero più concluso con...

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