Sentenze nº T-745/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 09, 2020

Resolution DateSeptember 09, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-745/17

Aiuti di Stato - Aiuto per un progetto d’investimento nella Slovacchia occidentale - Aiuto a finalità regionale agli investimenti - Rigetto di una denuncia - Decisione di non sollevare obiezioni - Condizioni di esenzione - Articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 - Portata del potere di controllo della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 - Nozione di PME - Articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 - Dati da utilizzare per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento - Articolo 4 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 - Dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno - Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 - Serie difficoltà

Nella causa T-745/17,

Kerkosand spol. s. r. o., con sede in Šajdíkove Humence (Slovacchia), rappresentata da A. Rosenfeld e C. Holtmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Blanck e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2017) 5050 final della Commissione, del 20 luglio 2017, relativa agli aiuti agli investimenti in favore del produttore slovacco di sabbia silicea NAJPI a. s. [SA.38121 (2016/FC) - Slovacchia] (GU 2017, C 336, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Kerkosand spol. s. r. o., gestisce un sito di estrazione e un impianto di trattamento di sabbia silicea a Šajdíkove Humence (Slovacchia).

2 Il 12 dicembre 2013 la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione europea sostenendo che, con decisione del 22 luglio 2013, la Slovenská inovačná a energetická agentúra (Agenzia slovacca per l’innovazione e l’energia, Slovacchia) aveva concesso alla società NAJPI a. s. (in prosieguo: l’«impresa beneficiaria») un aiuto illegale di importo pari a EUR 4 999 999,46 per un progetto d’investimento nella Slovacchia occidentale (in prosieguo: l’«aiuto in questione»).

3 Tale aiuto è stato concesso sulla base dello Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách [SA.28652 (X518/2009)] (regime di aiuti di Stato a sostegno della diffusione di tecnologie innovative e avanzate nell’industria e nei servizi; in prosieguo il «regime di aiuti in questione»), che è stato classificato come misura di aiuto regionale agli investimenti e all’occupazione a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 [CE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3). Esso riguardava un progetto di investimento dell’impresa beneficiaria, con il quale quest’ultima intendeva creare un sito di estrazione di sabbia silicea nei giacimenti di Borský Peter (Slovacchia) e di Šajdíkove Humence (in prosieguo: il «progetto di investimento»).

4 Con lettere del 24 febbraio e del 2 maggio 2014, la Commissione ha trasmesso alle autorità slovacche una versione non riservata della denuncia e le ha invitate a presentare le loro osservazioni, che sono pervenute con lettere del 30 maggio e del 1º luglio 2014.

5 Il 30 luglio 2014 la Commissione ha inviato una lettera di valutazione preliminare alla ricorrente, nella quale osservava che l’aiuto in questione era stato concesso conformemente al regolamento n. 800/2008.

6 La ricorrente ha presentato informazioni aggiuntive alla Commissione con lettere del 12 febbraio, 4 settembre, 7 e 21 novembre 2014, del 28 maggio, 8 luglio, 15 luglio, 1° settembre, 15 ottobre e 3 novembre 2015 nonché del 13 giugno, 5 luglio e 17 agosto 2016.

7 La Commissione ha inviato richieste di informazioni alle autorità slovacche con lettere del 2 maggio, 30 giugno e 10 settembre 2014, del 9 gennaio 2015, del 25 febbraio, 10 marzo, 22 aprile e 23 giugno 2016, del 25 gennaio, 15 marzo e 13 giugno 2017. Le autorità slovacche vi hanno risposto con lettere del 1° luglio e 3 ottobre 2014, del 6 febbraio 2015, del 22 aprile, 19 maggio e 1° luglio 2016, nonché del 7 febbraio, 12 aprile e 21 giugno 2017.

8 Il 9 luglio 2015, la Commissione ha inviato alla ricorrente un’altra lettera di valutazione preliminare, nella quale affermava che l’aiuto in questione era legittimo, in quanto concesso in conformità al regolamento n. 800/2008 e compatibile con il mercato comune. In particolare, essa osservava che, al momento della concessione del detto aiuto, vale a dire il 22 luglio 2013, l’impresa beneficiaria era un’impresa rientrante nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI) e che essa non si trovava in difficoltà.

9 Con lettera del 15 ottobre 2015 (v. altresì punto 6, supra), la ricorrente ha risposto a tale ulteriore lettera di valutazione preliminare e ha presentato informazioni aggiuntive.

10 Il 26 novembre 2015 ha avuto luogo una riunione fra la ricorrente e i servizi della Commissione.

11 Il 20 luglio 2017 la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 5050 final, relativa all’investimento in favore del produttore slovacco di sabbia silicea NAJPI a. s. [SA.38121 (2016/FC) - Slovacchia] (GU 2017, C 336, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che era indirizzata al Ministero degli Affari esteri slovacco, ma la cui base giuridica non era indicata. In tale decisione, la Commissione ha affermato, in sostanza, in primo luogo, che ricorreva la nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (punti 43 e 44); in secondo luogo, che l’aiuto in questione era stato concesso il 7 novembre 2013, data corrispondente al giorno successivo all’iscrizione del contratto di sovvenzione, concluso il 29 ottobre 2013, nel registro centrale slovacco dei contratti (punti da 45 a 47); in terzo luogo, che sia il regime di aiuti in questione, in base al quale era stato concesso l’aiuto di cui trattasi, sia l’aiuto in quanto tale soddisfacevano le condizioni stabilite dal regolamento n. 800/2008, con l’eccezione, tuttavia, del requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, secondo cui la misura di aiuto individuale deve indicare che è stata concessa sulla base del medesimo regolamento (punti da 50 a 55); in quarto luogo, che occorreva analizzare se tale aiuto potesse essere considerato compatibile con il mercato interno sulla base del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1), conformemente all’articolo 58 di quest’ultimo regolamento (punto 56) e, in quinto luogo, che l’aiuto soddisfaceva le condizioni previste da tale regolamento, in particolare le condizioni relative alla qualifica di PMI dell’impresa beneficiaria, in modo da essere esentato dall’obbligo di notifica e da essere considerato compatibile con il mercato interno (punti da 57 a 63). Essa concludeva di non essere competente ad analizzare l’aiuto in questione nell’ambito di un esame preliminare ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9) (punto 64 di tale decisione). Di conseguenza, essa ha «respinto» in quanto infondata la denuncia che la ricorrente aveva presentato, in modo anonimo, sulla base dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 (punto 65 di detta decisione).

12 Con lettera del 5 settembre 2017, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente una copia della decisione impugnata qualificandola come «decisione relativa all’aiuto in questione».

13 Il 6 ottobre 2017 la decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sotto forma di informazione sintetica (detta pubblicazione «schematica») ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 (GU 2017, C 336, pag. 1), sotto il titolo «Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 [TFUE]», nonché fra i «Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni».

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15 Con lettera del 16 luglio 2019, depositata presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha prodotto un documento contenente i risultati annuali dell’impresa beneficiaria nel periodo dal 2014 al 2018 e ha chiesto al Tribunale di accettarlo come nuova deduzione istruttoria. Nelle sue osservazioni presentate nei termini impartiti, la Commissione chiede al Tribunale, segnatamente, di respingere tale deduzione istruttoria come tardiva, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale, e manifestamente irrilevante per l’esito della controversia, nonché di ordinare il ritiro di tale documento dal fascicolo.

16 Poiché è stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

17 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno depositato le loro risposte presso la cancelleria del Tribunale nei termini impartiti.

18 Le parti hanno svolto le loro difese orali e...

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