Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 30 settembre 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date30 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 30 settembre 2020 (1)

Causa C649/19

Spetsializirana prokuratura

Procedimento penale

contro

IR

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 3 a 7 – Comunicazione dei diritti per iscritto al momento dell’arresto – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Ricorso avverso la decisione di emissione di un mandato d’arresto europeo – Validità della decisione quadro 2002/584/GAI – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6, 47 e 48»






I. Introduzione

1. A partire dal 2010 il legislatore dell’Unione europea ha adottato un certo numero di direttive destinate a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e aventi principalmente ad oggetto il rafforzamento dei diritti degli interessati nell’ambito dei procedimenti penali.

2. La prima questione sollevata dal giudice del rinvio è relativa alla portata, ratione personae, di un siffatto rafforzamento, per quanto concerne più specificamente il riconoscimento in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo di vari diritti processuali previsti dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (2). Associando il beneficio di tali diritti all’esercizio di un ricorso effettivo contro la decisione di emissione di un siffatto mandato, detto giudice s’interroga riguardo alla validità stessa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (3) con riferimento agli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nell’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione.

3. La presente causa fornisce quindi alla Corte l’occasione per precisare l’articolazione tra la direttiva 2012/13 e la decisione quadro 2002/584 nonché i suoi requisiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali applicate al sistema del mandato d’arresto europeo.

II. Contesto normativo

A. Direttiva 2012/13

4. Il considerando 39 di tale direttiva è così formulato:

«Il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro [2002/584]. Per assistere gli Stati membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore».

5. L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

6. L’articolo 3 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a) il diritto a un avvocato;

b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e) il diritto al silenzio.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

7. L’articolo 4 della direttiva 2012/13 così dispone:

«1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;

b) il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;

c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e

d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.

3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile».

8. L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro [2002/584] nello Stato membro di esecuzione.

2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione».

9. Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva:

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

10. L’articolo 7 della medesima direttiva così dispone:

«1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2. Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5. L’accesso di cui al presente...

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