85/368/EEC: Council Decision of 16 July 1985 on the comparability of vocational training qualifications between the Member States of the European Community

Published date31 July 1985
Subject MatterFreedom of establishment,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 31 July 1985
EUR-Lex - 31985D0368 - IT 31985D0368

85/368/CEE: Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985 pag. 0056 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0005


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee

(85/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in particolare l'ottavo principio,

vista la proposta della Commissione, modificata in data 17 luglio 1984,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3).

considerando che l'ottavo principio della decisione 63/266/CEE mira a consentire il reciproco riconoscimento dei certificati ed altri titoli che sanzionano il compimento della formazione professionale;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974 (4), relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di qualifiche formali, esige che vengano redatti elenchi di tali qualifiche riconosciute come equivalenti;

considerando che la mancanza di detto reciproco riconoscimento rappresenta un fattore capace di frenare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità nelle misura in cui riduce le possibilità per i lavoratori alla ricerca di un impiego in un stato membro di fare affidamento sulle qualifiche professionali conseguite in un altro stato membro;

considerando che i sistemi di formazione professionale presentano una diversità molto grande nella Comunità, o che essi richiedono un permanente adattamento alle nuove situazioni determinate dall'influsso esercitato dai mutamenti tecnologici sull'occupazione e sul contenuto delle singole professioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativa alle politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni '80 (5), ha affermato la necessità di una convergenza delle politiche seguite nel settore della formazione professionale, pur riconoscendo la disparità dei sistemi di formazione negli stati membri, e di una grande flessibilità nell'azione comunitaria;

considerando che la Commissione ha potuto, con l'aiuto del comitato consultivo per la formazione professionale, stabilire come riferimento una struttura dei livelli di formazione la quale rappresenta un primo passo verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'ottavo principio della decisione 63/266/CEE, ma che questa struttura non riflette tutti i sistemi di formazione in corso di evoluzione negli stati membri;

considerando che è stato possibile, all'interno di tale struttura, elaborare una descrizione delle esigenze professionali pratiche per i lavoratori qualificati ed i gruppi prioritari di occupazioni selezionate, ed è stato possibile identificare le qualifiche di formazione...

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