Sentenze nº T-273/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 28, 2020

Resolution DateOctober 28, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-273/19

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo TARGET VENTURES - Motivo di nullità assoluta - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, con sede in Road Town (Isole Vergini britanniche), rappresentata da T. Dolde e P. Homann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da P. Sipos e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Target Partners GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da A. Klett e C. Mikyska, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1684/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Target Ventures Group e la Target Partners,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e G. Steinfatt (relatrice), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2019,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2019,

vista la misura di organizzazione del procedimento del 3 dicembre 2019 e la risposta della ricorrente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2019,

in seguito all’udienza del 26 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’interveniente, la Target Partners GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), è un fondo di capitale di rischio. Essa è titolare dal 2002 segnatamente del nome di dominio «targetventures.com» e, dal 2009, del nome di dominio «targetventures.de». Tuttavia, il contenuto dei siti Internet registrati con tali nomi di dominio ha sempre fatto riferimento solo a TARGET PARTNERS, che è il segno con cui l’interveniente offre i suoi servizi. Infatti, tali siti o si limitavano a reindirizzare verso il sito ufficiale dell’interveniente, «www.targetpartners.de», o mostravano il contenuto di quest’ultimo.

2 La ricorrente, la Target Ventures Group Ltd, con sede in Road Town (Isole Vergini britanniche), sostiene di essere anch’essa un fondo di capitale di rischio. Essa sostiene di agire con il segno TARGET VENTURES nel mercato del capitale di rischio russo dal 2012 e nel mercato dell’Unione europea almeno dall’8 marzo 2013. Tra il 23 dicembre 2013 e il 18 dicembre 2014 essa avrebbe fornito servizi finanziari e monetari con tale medesimo segno a cinque società con sede nell’Unione. Come corrispettivo del suo sostegno finanziario, essa avrebbe acquisito, per conto dei propri investitori, partecipazioni in tali società. Diversi siti Internet specializzati, nonché i siti Internet di dette società, avrebbero confermato tali investimenti.

3 Due soci della ricorrente o di un terzo che agiva con il nome TARGET VENTURES, così come un rappresentante dell’interveniente, hanno assistito a una rinomata conferenza nel settore degli investimenti, che si è tenuta il 13 e il 14 novembre 2014 a Londra (Regno Unito). Il 13 novembre 2014, il rappresentante di un’impresa emergente, alla ricerca d’investitori, ha inviato due messaggi di posta elettronica a queste tre persone congiuntamente, chiamandole per nome. Apparivano inoltre i loro indirizzi di posta elettronica, che terminavano rispettivamente con @targetpartners.de e @targetventures.ru.

4 Il 27 gennaio 2015 l’interveniente ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno verbale TARGET VENTURES (in prosieguo: il «marchio contestato»).

5 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35 e 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 35: «Pubblicità, gestione d’affari commerciali, amministrazione aziendale, consulenza aziendale, lavori d’ufficio»;

- classe 36: «Affari finanziari, affari monetari; da questi sono esclusi sistemi di pagamento e sistemi elettronici di comunicazione legati a pagamenti o mandati di pagamento».

6 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 33/2015 del 18 febbraio 2015. Il marchio contestato è stato registrato il 28 maggio 2015 con il numero 13685565.

7 Avvisata con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 inviato da un cliente che l’avrebbe scambiata per la ricorrente, che organizzava a Berlino (Germania), il 16 luglio 2016, un evento pubblicitario, l’interveniente ha inviato a quest’ultima una lettera che intimava la cessazione e l’astensione, seguita da una domanda d’ingiunzione provvisoria dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), che ha poi ritirato a seguito delle riserve espresse dal presidente del collegio giudicante competente.

8 Il 13 luglio 2015 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità con riferimento al marchio contestato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], per tutti i servizi di cui al precedente punto 5.

9 Il 25 maggio 2017 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

10 Il 28 luglio 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento.

11 Con decisione del 4 febbraio 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, concludendo che quest’ultima non aveva fornito la prova della malafede dell’interveniente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

12 Per giungere a tale conclusione, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nei limiti in cui una domanda di dichiarazione di nullità fondata sul motivo assoluto di nullità di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, la ricorrente non fosse tenuta a fornire la prova di un interesse giuridico a intentare un’azione, cosicché poco importava che i documenti presentati da quest’ultima non avessero consentito di dimostrare che aveva effettivamente agito con il segno TARGET VENTURES.

13 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha avallato le conclusioni della divisione di annullamento secondo cui la ricorrente non aveva fornito la prova che i servizi offerti nell’Unione dalla medesima o da un terzo che agiva con il segno TARGET VENTURES fossero noti all’interveniente. La ricorrente non avrebbe neppure dimostrato che l’interveniente aveva una conoscenza presunta delle sue attività. L’uso del...

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