Sentenze nº T-574/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 18, 2020

Resolution DateNovember 18, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-574/19

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Inosservanza dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

Nella causa T-574/19,

Tinnus Enterprises LLC, con sede in Plano, Texas (Stati Uniti), rappresentata da A. Odle e R. Palijama, avvocati, nonché da J. St Ville, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Koopman International BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da G. van den Bergh e B. Brouwer, avvocati,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Mystic Products Import & Export, SL, con sede in Badalona (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2019 (procedimento R 1002/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mystic Products Import & Export e la Koopman International e, dall’altro, la Tinnus Enterprises,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg (relatore) e K. Kowalik-Bańczyk, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2019,

vista la riassegnazione della causa ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla decima sezione,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 4, il 9 e il 10 giugno 2020,

in seguito all’udienza del 10 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Tinnus Enterprises LLC, è la titolare del disegno o modello comunitario depositato il 10 marzo 2015 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e registrato con il numero 1 431 829-0001 (in prosieguo: il «DM controverso»), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 Il DM controverso si presenta come segue:

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1.1

1.2

1.3

3 Conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la ricorrente precisava, nella domanda di registrazione, che il DM controverso doveva essere applicato al prodotto «impianti per la distribuzione di fluidi», compreso nella classe 23.01 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

4 In data 7 giugno 2016, la Mystic Products Import & Export, SL, presentava una domanda di dichiarazione di nullità del DM controverso sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, nonché con l’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Sosteneva, in particolare, che l’insieme delle caratteristiche del DM controverso era determinato unicamente dalla loro funzione tecnica. Pertanto, tenuto conto dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, detto DM non avrebbe potuto beneficiare di alcuna protezione.

5 Il 19 aprile 2017, l’interveniente, la Koopman International BV, depositava a propria volta una domanda di dichiarazione di nullità del DM controverso, fondata sulle medesime disposizioni e sulla medesima argomentazione, in sostanza, menzionate testé al punto 4. L’interveniente chiedeva che il disegno o modello fosse dichiarato nullo o, per lo meno, che fosse protetto solo limitatamente.

6 Il 30 agosto 2017, l’EUIPO informava le due controinteressate che le loro domande di dichiarazione di nullità sarebbero state esaminate nel contesto di un procedimento unico ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 6/2002.

7 Con decisione del 30 aprile 2018, la divisione di annullamento dichiarava la nullità del DM controverso.

8 Il 31 maggio 2018, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, ai fini dell’annullamento della decisione della divisione di annullamento.

9 Con decisione del 12 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO confermava la conclusione della divisione di annullamento secondo la quale il DM controverso poggiava su caratteristiche di un prodotto - impianti per la distribuzione di fluidi - determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, di modo che tale modello o disegno doveva essere dichiarato nullo in virtù dell’applicazione congiunta dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Conseguentemente, il ricorso della ricorrente veniva respinto.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- riformare la decisione impugnata nel senso di: (i) accogliere il ricorso, (ii) respingere le domande di dichiarazione di nullità del DM controverso, (iii) condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento e (iv) rimettere, in subordine, la causa alla divisione di annullamento affinché quest’ultima proceda al suo esame con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;

- accordarle la rifusione delle spese.

11 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 La ricorrente ha sollevato quattro motivi di ricorso, vertenti sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 operata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.

13 L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che un disegno o modello comunitario non conferisca diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

14 In relazione all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il considerando 10 dello stesso regolamento precisa quanto segue:

Non si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l’interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione

.

15 La Corte, nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, punto 31), ha concluso che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche, quand’anche esistano altri disegni o modelli che consentono di assicurare la medesima funzione.

16 La Corte ha precisato che, al fine di accertare se caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo determinante, al riguardo, l’esistenza di disegni o modelli alternativi (sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punto 32).

17 Secondo la Corte, al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rientrino nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ciascun caso di specie. Una tale valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o, ancora, all’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché tali circostanze, dati o esistenza siano corroborati da elementi probatori affidabili (sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, punti 36 e 37).

18 I motivi dedotti dalla ricorrente devono essere esaminati alla luce delle suesposte considerazioni.

Sul primo motivo, l omessa adozione da parte della commissione di ricorso di un approccio strutturato e sistematico nella decisione impugnata

19 Tenuto conto della sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), la commissione di ricorso, al fine di stabilire se il DM controverso fosse stato validamente registrato, avrebbe dovuto adottare un approccio sistematico e strutturato consistente, in primo luogo, nel determinare la funzione tecnica del prodotto per il quale era stata concessa la...

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