Ordinanze nº T-174/20 of Tribunal General de la Unión Europea, November 19, 2020

Resolution DateNovember 19, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-174/20

Ricorso di annullamento - Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) - Nota di addebito - Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Atto preparatorio - Irricevibilità

Nella causa T-174/20,

Comune di Stintino (Italia), rappresentato da G. Machiavelli, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. De Dominicis, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2020) 734033 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alla riduzione della sovvenzione concessa al ricorrente nell’ambito del progetto LIFE10 NAT/IT/244 nonché al recupero delle somme già erogate in eccedenza; della nota di addebito n. 3242002652 della Commissione, del 24 febbraio 2020, con la quale quest’ultima chiede al ricorrente di versargli la somma di EUR 447 078,63; dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2019) 6551262 della Commissione, del 23 ottobre 2019, relativa alla quota dei costi non ammissibili, e di ogni altro atto o ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Il 29 dicembre 2011 l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, e il ricorrente, Comune di Stintino (Italia), hanno concluso, nell’ambito del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) (GU 2007, L 149, pag. 1), la convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione») relativa al progetto «LIFE10 NAT/IT/244» (in prosieguo: il «progetto controverso»), riguardante gli stagni e le risorse naturalistiche e ambientali situati nel territorio di tale comune.

2 La convenzione di sovvenzione contiene disposizioni particolari e disposizioni comuni (in prosieguo: le «disposizioni comuni»), nonché sei allegati.

3 Ai sensi dell’articolo 18 delle disposizioni comuni, «[l]a Commissione si riserva il diritto di ridurre come opportuno il cofinanziamento dell’Unione se si verifica un calo consistente a livello qualitativo o quantitativo nell’esecuzione delle azioni del progetto».

4 Ai sensi dell’articolo 24.5 delle disposizioni comuni, «(...) la Commissione può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in funzione dell’effettiva esecuzione dell’iniziativa in caso di non realizzazione, di manchevolezze nella realizzazione, di realizzazione parziale o tardiva dell’iniziativa in questione, conformemente alle condizioni previste dalla convenzione di sovvenzione».

5 L’articolo 23 delle disposizioni comuni prevede quanto segue:

La sovvenzione dell’Unione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione di sovvenzione, dalle norme dell’Unione pertinenti e, in via sussidiaria, dalla legge del Belgio in materia di sovvenzioni.

Contro le decisioni della Commissione concernenti l’applicazione della convenzione di sovvenzione e le modalità di applicazione della stessa, il beneficiario incaricato del coordinamento può presentare ricorso dinanzi [al Tribunale dell’Unione] nonché, per impugnazione, dinanzi [alla] Corte di giustizia

.

6 La durata iniziale del progetto controverso era di 48 mesi, ossia dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2015. Tale durata è stata estesa a 60 mesi, ossia fino al 31 agosto 2016, in forza di un emendamento firmato il 23 luglio 2015.

7 L’importo totale dei costi ammissibili è stato stimato in EUR 1 910 868 e il sostegno finanziario dell’Unione è stato fissato al 60% di essi, vale a dire EUR 1 146 521.

8 Diversi mesi dopo il termine previsto per la realizzazione del progetto controverso (v. punto 6 supra), la Commissione, con lettera del 3 maggio 2017, ha chiesto al ricorrente di trasmetterle, entro il 15 maggio successivo, la relazione conclusiva riguardante tale progetto, al fine di valutare lo stato di avanzamento di quest’ultimo, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria e la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli.

9 Dopo la presentazione, da parte del ricorrente, della relazione conclusiva sul progetto controverso, la Commissione, con lettere del 2 marzo e del 29 novembre 2018, gli ha chiesto informazioni complementari al fine di completare la valutazione degli aspetti amministrativi e finanziari. Con lettera del 20 maggio 2019 il ricorrente ha fornito tali informazioni.

10 Con lettera Ares(2019) 6551262, del 23 ottobre 2019 (in prosieguo: la «lettera del 23 ottobre 2019»), la Commissione ha informato il ricorrente che, alla luce degli elementi risultanti dalla relazione conclusiva e delle informazioni complementari che le aveva comunicato, essa intendeva procedere al recupero di una parte della sovvenzione, per un importo pari a EUR 447 078,63. La Commissione ha concesso al ricorrente il termine di un mese per presentare le proprie osservazioni.

11 Con lettera del 22 novembre 2019 il ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare i costi qualificati come inammissibili nella sua lettera del 23 ottobre 2019.

12 Con la lettera Ares(2020) 734033, del 5 febbraio 2020 (in prosieguo: la «lettera del 5 febbraio 2020»), la Commissione ha informato il ricorrente che, dopo aver esaminato le sue osservazioni e in mancanza di altri elementi, essa non aveva modificato la propria valutazione e intendeva procedere al parziale recupero della sovvenzione, per un importo di EUR 447 078,63, sulla base dell’articolo 18 e dell’articolo 24.5 delle disposizioni comuni.

13 Con la nota di addebito n. 3242002652, del 24 febbraio 2020 (in prosieguo: la «nota di addebito impugnata»), la Commissione ha informato il ricorrente che avrebbe proceduto...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT