Sentenze nº T-635/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-635/18

Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura, tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli

Nella causa T-635/18,

Industrial Química del Nalón, SA, con sede in Oviedo (Spagna), rappresentata da K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente,

e da

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä e W. Broere, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a causa dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), il quale ha classificato la pece, catrame di carbone, alta temperatura, tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents, C. Mac Eochaidh, T. Pynnä e J. Laitenberger (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 (GU 2011, L 83, pag. 1), persegue, ai sensi del suo articolo 1, lo scopo «di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze [e] delle miscele [e] a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose».

2 I considerando da 5 a 8 del regolamento n. 1272/2008 sono così formulati:

(5) Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente, nell’ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato dodici anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura; su di essi si basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, “GHS”).

(6) Il presente regolamento fa seguito a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l’intenzione di contribuire all’armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell’ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati sul piano internazionale.

(7) I benefici per le imprese saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i paesi che recepiranno nella loro legislazione i criteri del GHS. La Comunità dovrebbe farsi promotrice di questo processo per indurre altri paesi a seguire il suo esempio e al fine di dare all’industria della Comunità un vantaggio concorrenziale.

(8) È quindi essenziale armonizzare le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del GHS, ma anche sulla base dell’esperienza acquisita nei quarant’anni di applicazione della legislazione comunitaria vigente in materia di sostanze chimiche e mantenendo il livello di protezione raggiunto grazie al sistema di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, alle classi di pericolo comunitarie che ancora non fanno parte del GHS e alle attuali norme di etichettatura e imballaggio

.

3 L’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1272/2008 così dispone:

Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato

.

4 L’allegato I del regolamento n. 1272/2008 presenta i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo.

5 Il punto 4.1.1.1 definisce la nozione di «tossicità per l’ambiente acquatico»:

a) Per “tossicità acuta per l’ambiente acquatico” s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di causare danni a un organismo acquatico sottoposto a un’esposizione di breve durata.

(…)

g) Per “tossicità cronica per l’ambiente acquatico” s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti avversi su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo.

(…)

.

6 Per quanto riguarda più precisamente i criteri di classificazione delle miscele, il punto 4.1.3 prevede quanto segue:

4.1.3.1. Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze, ovvero le categorie Acuto 1 e Cronico da 1 a 4. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione:

I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli che sono classificati nella categoria “Acuto 1” o “Cronico 1” e sono presenti in concentrazione dello 0,1% (in p/p) o più, e quelli che sono classificati nelle categorie “Cronico 2”, “Cronico 3” o “Cronico 4” e sono presenti in concentrazione dell’1% (p/p) o più, a meno che si possa supporre (come nel caso dei componenti altamente tossici, cfr. 4.1.3.5.5.5) che un componente presente in concentrazione inferiore sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come pericolosa per l’ambiente acquatico. In generale, per le sostanze classificate nella categoria “Acuto 1” o nella categoria “Cronico 1” si prende in considerazione la concentrazione di (0,1/M)% (Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5).

4.1.3.2. Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 4.1.2.

La procedura di classificazione per tappe comprende:

- una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove;

- una classificazione in base a principi ponte;

- il ricorso alla “somma dei componenti classificati” e/o a una “formula di additività”

.

7 Il punto 4.1.3.5.5. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Metodo della somma», così recita:

4.1.3.5.5.1.1. Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cronico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3.

4.1.3.5.5.1.2. Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici. In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una “sottoclassificazione” della miscela. È quindi necessario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5

.

8 Per quanto riguarda la classificazione nella categoria di tossicità acuta 1, il punto 4.1.3.5.5.3.1. dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 dispone quanto segue:

Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25%, l’intera miscela è classificata nella categoria Acuto 1

.

9 Per quanto riguarda la classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4, il punto 4.1.3.5.5.4.1 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 dispone quanto segue:

Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25%, l’intera miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata

.

10 Per quanto...

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