Sentenze nº T-3/20 of Tribunal General de la Unión Europea, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-3/20

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Canoleum - Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM - Impedimento alla registrazione relativo - Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Richiesta di restitutio in integrum - Malattia improvvisa dell’avvocato che rappresenta il ricorrente - Dovere di diligenza - Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall’avvocato

Nella causa T-3/20,

Forbo Financial Services AG, con sede in Baar (Svizzera), rappresentata da S. Fröhlich, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Windmöller GmbH, con sede in Augustdorf (Germania),

avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la tra la Forbo Financial Services e la Windmöller,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, Z. Csehi e G. De Baere, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2020,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 maggio 2017 la Windmöller Flooring Products WFP GmbH, successivamente divenuta Windmöller GmbH, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo Canoleum.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 19 e 27 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2017/122, del 30 giugno 2017.

5 Il 27 settembre 2017 la Forbo Financial Services AG, odierna ricorrente, ha proposto, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento n. 2017/1001), opposizione alla registrazione del marchio richiesto relativamente ai prodotti e servizi di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione era fondata sulla registrazione internazionale con estensione della protezione all’Unione europea e ad una serie di Stati membri dell’Unione - avvenuta l’11 settembre 1997 con il n. 683531 - del marchio denominativo MARMOLEUM, per prodotti rientranti nelle classi 19 e 27.

7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8 Con decisione del 12 febbraio 2019, notificata in pari data, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione, in sostanza, per il motivo che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nella percezione del pubblico di riferimento.

9 Avverso la decisione della divisione di opposizione, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO il 9 aprile 2019 ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

10 La ricorrente ha però depositato la memoria contenente i motivi del ricorso soltanto il 26 giugno 2019, vale a dire oltre il termine previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase del regolamento 2017/1001, che era venuto a scadenza alla mezzanotte del 12 giugno 2019. Essa ha allegato a tale memoria una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104 del suddetto regolamento, nella quale essenzialmente faceva valere che l’avvocato che la rappresentava negli atti del procedimento dinanzi all’EUIPO (in prosieguo: l’«avvocato iniziale») non aveva potuto depositare la suddetta memoria entro il termine prescritto a causa di una malattia grave da lui contratta in modo imprevedibile. A sostegno di tale affermazione, essa ha prodotto due dichiarazioni rese in forma solenne, una fatta dal suddetto avvocato e l’altra dalla coniuge di quest’ultimo.

11 Con decisione del 9 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha dichiarato ammissibile la richiesta di restitutio in integrum, ma l’ha respinta in quanto infondata. Essa ha considerato, in sostanza, che l’avvocato iniziale «non [aveva] adeguatamente dimostrato di aver ottemperato alla diligenza imposta dalle circostanze» (punto 16 della decisione impugnata).

12 Più precisamente, in primo luogo, dopo aver ammesso che, in casi eccezionali, una malattia improvvisa potrebbe rappresentare un motivo imprevedibile idoneo a giustificare la restitutio in integrum (punto 18 della decisione impugnata), la commissione di ricorso ha ritenuto che l’avvocato iniziale non avesse fornito prove sufficienti di quanto da lui sostenuto, dato che la sua dichiarazione resa in forma solenne nonché quella della sua sposa avevano soltanto un valore probatorio limitato (punto 19 della decisione impugnata). Più in particolare, essa ha contestato a quest’ultimo di non aver prodotto un certificato medico (punti 19 e 20 della decisione impugnata). A tal riguardo, essa afferma che una malattia improvvisa potrebbe rappresentare un motivo imprevedibile soltanto qualora fosse talmente grave da impedire al soggetto coinvolto di adottare le misure idonee a consentire il rispetto dei termini, come ad esempio avvertire un collega dello studio legale interessato. In tal caso, «si d[ovrebbe] presumere, in via di principio (...), la necessità di un trattamento medico» (punto 20 della decisione impugnata).

13 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha addebitato all’avvocato iniziale di non avere fornito prove sufficienti a dimostrare di «non avere avuto nemmeno la possibilità di chiedere alla sua coniuge di telefonare a un [collega dello studio legale interessato] per delegargli il compito di sottoscrivere e di inviare la memoria contenente i motivi del ricorso» (punto 21 della decisione impugnata).

14 In terzo luogo, la Commissione di ricorso ha rilevato che non sussistevano prove sufficienti del fatto che, il giorno 12 giugno 2019, non fosse presente, presso lo studio legale interessato, alcun collega dell’avvocato iniziale che potesse sottoscrivere ed inviare al posto suo la memoria contenente i motivi del ricorso (punto 22 della decisione oggetto di esame).

15 In quarto luogo, la Commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente dimostrato che, alla data del 12 giugno 2019, la memoria contenente i motivi del ricorso fosse già stata finalizzata ed approvata dalla ricorrente e che, pertanto, la malattia addotta fosse effettivamente stata la causa del superamento del termine (punti da 23 a 25 della decisione impugnata).

16 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile sulla base dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

18 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

19 La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla...

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