Sentenze nº T-430/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-430/18

Concorrenza - Concentrazioni - Mercato del trasporto aereo - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE - Impegni - Decisione che concede diritti acquisiti - Errore di diritto - Nozione di uso adeguato

Nella causa T-430/18,

American Airlines, Inc., con sede in Fort Worth, Texas (Stati Uniti), rappresentata da J.-P. Poitras, solicitor, J. Ruiz Calzado e J. Wileur, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Franchoo, H. Leupold e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Delta Air Lines, Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata da M. Demetriou, QC, C. Angeli e I. Giles, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 2788 final della Commissione, del 30 aprile 2018, che concede diritti acquisiti alla Delta Air Lines (caso M.6607 - US Airways/American Airlines),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger (relatore), N. Półtorak, O. Porchia e M. Stancu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Decisione di autorizzare la fusione e impegni

1 Il 18 giugno 2013 la US Airways Group, Inc. (in prosieguo: la «US Airways»), e la AMR Corporation (in prosieguo, congiuntamente: le «parti della fusione»), ove quest’ultima è la società controllante dell’American Airlines, Inc., ricorrente, hanno notificato alla Commissione europea la loro intenzione di procedere a una fusione.

2 La Commissione ha ritenuto che l’operazione suscitasse seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno in relazione a una rotta a lungo raggio, ossia la rotta Londra-Filadelfia. Gli aeroporti interessati erano London Heathrow (Regno Unito) e Philadelphia International Airport (Stati Uniti).

3 Al fine di rispondere ai seri dubbi espressi dalla Commissione in relazione all’operazione, le parti della fusione hanno proposto taluni impegni.

4 A tale riguardo, il 10 luglio 2013, le parti della fusione hanno formulato una prima proposta di impegni (in prosieguo: la «proposta di impegni del 10 luglio 2013»).

5 Il rappresentante delle parti della fusione ha indicato, nel messaggio di posta elettronica che accompagnava la proposta di impegni, che quest’ultima era fondata su impegni recenti, ivi compresi quelli del caso COMP/M.6447 - IAG/bmi (in prosieguo: il «caso IAG/bmi»), che ha portato alla decisione C(2012) 2320 della Commissione, del 30 marzo 2012 (GU 2012, C 161, pag. 2), e quelli del caso COMP/AT.39595 - A++ (in prosieguo: il «caso A++»), che ha portato alla decisione C(2013) 2836 della Commissione, del 23 maggio 2013 (GU 2013, C 201, pag. 8).

6 La clausola 1.2.6 degli impegni relativi al caso A++ stabiliva quanto segue:

Le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire il servizio proposto nell’offerta conformemente alla clausola 1.3.9, per il quale il potenziale entrante ha richiesto le bande orarie, e non possono essere utilizzate su un’altra rotta

.

7 Alla clausola 1.11 della proposta di impegni del 10 luglio 2013, era previsto quanto segue:

Le bande orarie ottenute dal potenziale entrante nell’ambito del procedimento di liberazione di bande orarie saranno utilizzate soltanto al fine di fornire il servizio aereo concorrenziale proposto nell’offerta conformemente alla clausola 1.24, per il quale il potenziale entrante ha richiesto le bande orarie e non possono essere utilizzate su un’altra rotta

.

8 Il 12 luglio 2013 la Commissione ha respinto la proposta di impegni del 10 luglio 2013, insistendo in particolare sul fatto che in detti impegni dovevano essere inseriti diritti acquisiti.

9 Il 14 luglio 2013 le parti della fusione hanno presentato impegni modificati, senza tuttavia includervi diritti acquisiti, ritenendo che ciò non fosse opportuno nel caso di specie (in prosieguo: la «proposta di impegni del 14 luglio 2013»).

10 Alla clausola 1.11 della proposta di impegni del 14 luglio 2013, era previsto quanto segue:

Le bande orarie ottenute dal potenziale entrante nell’ambito del procedimento di liberazione di bande orarie saranno utilizzate soltanto al fine di fornire il servizio aereo concorrenziale conformemente alla clausola 1.23 e non possono essere utilizzate su una rotta diversa da LHR-PHL

.

11 La proposta di impegni del 14 luglio 2013 era accompagnata da una versione contenente una traccia delle modifiche (track changes) che rispecchiava i cambiamenti apportati alla proposta di impegni del 10 luglio 2013.

12 Il 15 luglio 2013 la Commissione ha respinto nuovamente gli impegni proposti dalle parti della fusione chiedendo che fossero inclusi diritti acquisiti «del tipo di quelli» proposti nel caso IAG/bmi. La Commissione riteneva che l’inserimento di diritti acquisiti fosse necessario per fugare ogni serio dubbio posto dall’operazione di concentrazione.

13 La parte pertinente degli impegni relativi al caso IAG/bmi era così formulata:

1.3 Diritti acquisiti sulle bande orarie

1.3.1 Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante presso la IAG in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire un servizio aereo concorrenziale sulla coppia di città interessata, per la quale il potenziale entrante ha presentato la sua richiesta presso la IAG nell’ambito del procedimento di liberazione di bande orarie. Le bande orarie possono essere utilizzate su un’altra coppia di città solo se il potenziale entrante ha operato la coppia di città interessata per la quale tali bande orarie sono state trasferite per un numero di stagioni IATA complete consecutive (“Periodo di utilizzo”).

1.3.2 Si considera che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute qualora sia stato fatto un uso adeguato delle bande orarie sulla coppia di città interessata durante il periodo di utilizzo. A tale riguardo, alla scadenza del periodo di utilizzo, il potenziale entrante ha diritto a utilizzare le bande orarie ottenute sulla base dei presenti impegni esclusivamente per operare servizi su tutte le coppie di città europee a corto raggio o sulle coppie di città a lungo raggio individuate (“Diritti acquisiti”).

1.3.3 I diritti acquisiti sono soggetti all’approvazione della Commissione su parere del mandatario indipendente (…)

.

14 La clausola 1.3.5 degli impegni relativi al caso IAG/bmi, concernente l’uso improprio, figurava nello stesso punto, intitolato «Diritti acquisiti sulle bande orarie».

15 Poiché il termine impartito per presentare formalmente gli impegni scadeva il 17 luglio 2013, le parti della fusione hanno presentato, il 16 luglio 2013, impegni rivisti che includevano, in particolare, diritti acquisiti (in prosieguo: la «proposta di impegni del 16 luglio 2013»). Il documento trasmesso alla Commissione conteneva altresì una versione comparata, che rispecchiava i cambiamenti apportati alla proposta di impegni del 14 luglio 2013.

16 Per quanto riguarda l’inserimento di diritti acquisiti negli impegni proposti, il messaggio di posta elettronica che accompagnava la proposta di impegni del 16 luglio 2013 si limitava a indicare che erano stati inclusi diritti acquisiti «conformemente alla richiesta» della Commissione.

17 Le clausole da 1.9 a 1.11 della proposta di impegni del 16 luglio 2013 sono state inserite per la prima volta in detta proposta. Esse erano formulate nei termini seguenti:

1.9 Di norma, le bande orarie ottenute dal potenziale entrante in esito al procedimento di liberazione di bande orarie sono utilizzate unicamente per fornire un servizio aereo concorrenziale sulla coppia di aeroporti. Le bande orarie non possono essere utilizzate su un’altra coppia di città, a meno che il potenziale entrante non abbia operato un servizio senza scalo sulla coppia di aeroporti in un modo conforme all’offerta presentata in applicazione della clausola 1.24 per un numero di stagioni IATA complete consecutive (“Periodo di utilizzo”).

1.10 Si considera che il potenziale entrante abbia diritti acquisiti sulle bande orarie ottenute qualora sia stato fatto un uso adeguato delle bande orarie sulla coppia di aeroporti durante il periodo di utilizzo. A tale riguardo, alla scadenza del periodo di utilizzo, il potenziale entrante ha diritto ad utilizzare le bande orarie ottenute sulla base dei presenti impegni su qualsiasi coppia di città (“Diritti acquisiti”).

1.11 I diritti acquisiti sono soggetti all’approvazione della Commissione su parere del mandatario indipendente alla fine del periodo di utilizzo (…)

.

18 Il 18 luglio 2013 le parti della fusione hanno fornito alla Commissione il formulario MC relativo alla proposta di impegni del 16 luglio 2013 (in prosieguo: il «formulario MC del 18 luglio 2013»).

19 In un formulario MC, il cui contenuto è precisato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 133, pag. 1, rettifica in GU 2004, L 172, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), le imprese sono tenute a indicare le informazioni e i documenti da esse forniti quando propongono impegni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).

20 In seguito alla consultazione degli operatori del mercato, le parti della fusione hanno avuto ancora scambi di corrispondenza con la Commissione in merito alla proposta di impegni del 16 luglio 2013 e vi hanno apportato alcune modifiche.

21 Così, il 25 luglio 2013, le parti della fusione hanno presentato alla Commissione i loro impegni finali (in prosieguo: gli «impegni finali»)...

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