Comunicazioni sulla GU nº T-230/20 of Tribunal General de la Unión Europea, June 05, 2020
Resolution Date | June 05, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-230/20 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2020 - PNB Banka / BCE
(Causa T-230/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della BCE del 17 febbraio 2020 riguardante la revoca della licenza bancaria della AS PNB Banka;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il testo della decisione impugnata contiene informazioni procedurali insufficienti o fuorvianti.
Secondo motivo, vertente sul fatto che, per adottare la decisione impugnata, la BCE si è avvalsa illegittimamente della procedura in due fasi (che include una proposta dell’autorità nazionale competente), ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 1 e dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 468/2014, 2 nonostante la decisione di riclassificazione della BCE del 1° marzo 2019 tramite la quale la BCE ha assunto la vigilanza diretta della ricorrente.
Terzo motivo, vertente su violazioni del procedimento dinanzi all’autorità nazionale competente, la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali (CMFC).
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’adozione da parte della BCE, in data 17 febbraio 2020, di un progetto di decisione di revoca della licenza bancaria con data 12 settembre 2019 non era più possibile dal punto di vista procedurale, a motivo della disposizione procedurale di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è resa illegittima, tanto sul piano procedurale quanto su quello sostanziale, dalla revoca de facto della licenza da parte della BCE tramite la precedente valutazione di dissesto o rischio di dissesto (FOLTF) del 15 agosto 2019.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima perché è basata su un’ingerenza illegittima nei diritti di rappresentanza della ricorrente che la priva completamente dei suoi diritti procedurali.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima in quanto è basata su una motivazione insufficiente.
Ottavo motivo, vertente su una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata.
Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE non poteva...
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