Comunicazioni sulla GU nº T-161/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 18, 2018

Resolution DateMay 18, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-161/18

Ricorso proposto il 5 marzo 2018 - Braesch e altri / Commissione

(Causa T-161/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Anthony Braesch (Lussemburgo, Lussemburgo) Trinity Investments DAC (Dublino, Irlanda), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Isole Cayman), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2017) 4690 finale del 4 luglio 2017 1 , nel caso SA.47677 (2017/N);

in via subordinata, annullare tale decisione nella parte in cui riguarda il trattamento degli strumenti FRESH 2 ;

condannare la Commissione alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dai ricorrenti nell’ambito della presente causa;

adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi opportuna, comprese misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, e/o misure istruttorie ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittima approvazione da parte della Commissione di misure di ripartizione degli oneri nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale, in violazione degli articoli 18 e 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 (difetto di motivazione) 3 .

Secondo motivo, vertente sull’illegittima richiesta da parte della Commissione di cancellazione dei contratti FRESH (errore manifesto di diritto e di fatto per essersi discostata dalla comunicazione sul settore bancario del 20134 ; violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento; difetto di motivazione).

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata tratta i detentori di obbligazioni FRESH in modo discriminatorio (violazione del diritto alla parità di trattamento, tutelato dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dall’articolo 14 e dal protocollo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»); errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i...

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