Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 25 de marzo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date25 March 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 25 marzo 2021 (1)

Causa C-21/20

Balgarska natsionalna televizia

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 132, paragrafo 1, lettera q) – Esenzione – Trasmissione di programmi televisivi finanziata in parte mediante il bilancio dello Stato e in parte mediante attività commerciali – Diritto a detrarre l’imposta dovuta»






Introduzione

1. Esistono due metodi fondamentali di finanziamento degli organismi radiotelevisivi pubblici da parte degli Stati membri: mediante l’istituzione di un prelievo speciale, connesso solitamente al possesso di un apparecchio di ricezione radio o televisiva, i cui proventi sono destinati alle necessità delle emittenti pubbliche (canoni di abbonamento), o direttamente mediante il bilancio dello Stato (2). Alcuni Stati membri uniscono questi due metodi, integrando i proventi del canone, ritenuti non sufficienti rispetto ai compiti socio–politici gravanti su un’emittente pubblica, con sovvenzioni dirette provenienti dal bilancio.

2. La presente causa riguarda la questione di come tali metodi di finanziamento delle emittenti pubbliche debbano essere qualificati dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») nonché gli effetti che tale qualificazione produce sulla situazione delle summenzionate emittenti in qualità di soggetti passivi di tale imposta.

3. La Corte ha già avuto la possibilità di stabilire che l’attività di un’emittente pubblica istituita ex lege, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso» ai sensi delle disposizioni sull’IVA e non rientra nell’ambito di applicazione delle stesse(3). Sorge, tuttavia, la domanda se la medesima soluzione debba essere adottata nel caso di un’emittente finanziata con sovvenzioni provenienti dal bilancio generale dello Stato.

4. La Corte avrà, altresì, occasione di sviluppare la propria giurisprudenza su tale aspetto, decidendo sulle questioni riguardanti la configurazione del diritto di un’emittente pubblica a detrarre l’imposta dovuta o assolta in relazione ai beni e ai servizi da essa acquistati per i fini inerenti alla sua attività.

Quadro giuridico

Diritto dell’Unione

5. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto(4):

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(…)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(…)».

6. L’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva medesima dispone:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…)

q) le attività di enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

(…)».

7. Ai sensi dell’articolo 168 della direttiva in esame:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

b) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all’articolo 18, lettera a), e all’articolo 27;

c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

d) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;

e) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro».

8. Infine, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112:

«Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di operazioni».

Diritto bulgaro

9. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dello Zakon za radioto i televiziata (legge sulla radiofonia e sulla televisione, in prosieguo: la «legge sulla radiofonia e sulla televisione») la Balgarska natsionalna televizia (Televisione nazionale bulgara; in prosieguo: la «BNT») è una persona giuridica, fornitrice nazionale pubblica di servizi di media audiovisivi. Conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, di tale legge, la BNT è finanziata mediante sovvenzioni provenienti dal bilancio dello Stato, proventi pubblicitari e altre fonti.

10. La direttiva 2006/112 è stata recepita nel diritto bulgaro con lo Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: la «legge sull’imposta sul valore aggiunto»). L’articolo 42 di tale legge prevede l’esenzione dall’IVA, in particolare, dell’attività della BNT, nei limiti in cui questa è finanziata dal bilancio dello Stato.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

11. La BNT è un’emittente televisiva bulgara di diritto pubblico, ossia un soggetto la cui attività può, in via di principio, essere esente ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2006/112. La BNT ricorre, per il proprio finanziamento, in parte a sovvenzioni provenienti dal bilancio dello Stato e in parte ai proventi della propria attività commerciale. Tale attività consiste tanto nella trasmissione di contenuti a pagamento, in particolare di pubblicità, quanto in attività diversa da quella di trasmissione di programmi, come la vendita di diritti di proprietà intellettuale o il noleggio di attrezzature.

12. La controversia nel procedimento principale riguarda il diritto della BNT a detrarre l’imposta assolta o dovuta per l’acquisto di beni e di servizi impiegati ai fini inerenti alla sua attività. Tale controversia deriva dal fatto che la BNT e le autorità tributarie bulgare hanno una percezione diversa delle attività della BNT dal punto di vista dell’IVA. Secondo la BNT, infatti, la sovvenzione proveniente dal bilancio dello Stato non può essere considerata come un corrispettivo per la trasmissione di un programma e, pertanto, questa attività è completamente estranea all’ambito di applicazione del sistema dell’IVA. Questo conduce la BNT alla conclusione secondo la quale, relativamente ai beni e ai servizi impiegati ai fini inerenti tanto all’attività finanziata con sovvenzioni quanto all’attività finanziata con i proventi di natura commerciale, le spetta il diritto a detrarre l’intero ammontare dell’imposta dovuta. Le autorità tributarie ritengono invece che l’attività della BNT, nei limiti in cui è, finanziata con sovvenzioni provenienti dal bilancio dello Stato, sia soggetta all’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2006/112, e che quindi il diritto a detrarre spetti solo in proporzione alla parte dell’attività di trasmissione della BNT che è finanziata con i proventi dell’attività commerciale.

13. A seguito di tale controversia è stato emesso un avviso di accertamento in data 14 dicembre 2016, con il quale l’autorità tributaria ha imposto la rettifica dell’importo della detrazione d’imposta dovuta per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 marzo 2016 dichiarato dalla BNT. Il ricorso avverso tale avviso di accertamento proposto dalla BNT è stato respinto con decisione del 27 febbraio 2017 emessa dall’autorità tributaria, parte del procedimento principale. Quest’ultima decisione è stata impugnata dalla BNT dinanzi al giudice del rinvio.

14. In tali circostanze l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la fornitura di servizi di media audiovisivi agli utenti da parte di una rete televisiva pubblica possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2006/112], qualora sia finanziata dallo Stato in forma di erogazione di sovvenzioni e gli utenti non paghino un canone per la trasmissione dei programmi, o se non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione e non rientri quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2) Qualora alla prima questione si risponda nel senso che i servizi di media audiovisivi prestati agli utenti delle reti televisive pubbliche rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2006/112], se tali servizi debbano considerarsi operazioni esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q, della direttiva [2006/112] e sia ammissibile una normativa nazionale che concede l’esenzione a motivo delle sovvenzioni che la rete televisiva pubblica riceve dal bilancio dello Stato, senza considerare se tale attività abbia anche carattere commerciale.

3) Se l’articolo 168 della direttiva [2006/112] ammetta una prassi che condiziona il diritto a detrazione per operazioni di acquisto non solo all’utilizzazione dei beni acquistati (per attività imponibili o meno), ma anche alla forma di finanziamento di tali acquisti, a seconda che avvenga mediante risorse proprie...

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