Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 1 July 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:533
Date01 July 2021
Celex Number62019CC0891
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 1° luglio 2021(1)

Causa C891/19 P

Commissione europea

contro

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articoli 3, paragrafi 2, 3 e 6, e 17 – Determinazione del pregiudizio – Analisi della sottoquotazione dei prezzi – Obbligo della Commissione di tenere conto dei segmenti del mercato relativi al prodotto considerato nonché della totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione oggetto del campione»






1. L’accertamento di un pregiudizio all’industria dell’Unione causato dalle importazioni oggetto di dumping costituisce un requisito essenziale per l’adozione di misure antidumping. Nell’analisi finalizzata ad accertare l’esistenza di tale pregiudizio la Commissione europea deve, tra l’altro, svolgere un esame obiettivo degli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, in particolare mediante la determinazione dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi.

2. In tale esame complesso, è la Commissione obbligata – e se sì, in quali casi – a tenere conto dei segmenti di mercato relativi al prodotto considerato? Nel quadro di tale esame, è tale istituzione tenuta a considerare la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione oggetto del campione selezionato ai fini dell’inchiesta? In tale contesto, quale è l’intensità del controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare su tale tipo di analisi svolta dalla Commissione, la quale implica la valutazione di situazioni economiche complesse?

3. Queste sono, in sostanza, le questioni principali sollevate nella presente causa, che concerne un’impugnazione con cui la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata» (2)), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che ha istituito un dazio antidumping su determinati tipi di tubi originari della Repubblica popolare cinese (3).

I. Contesto normativo

4. L’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») (4), rubricato «Accertamento di un pregiudizio» così dispone:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione; e

b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria (…).

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell’Unione nonché la concorrenza tra gli stessi; (…) gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria dell’Unione in materia di esportazioni e di produttività».

II. Fatti e regolamento controverso

5. A seguito di una denuncia, la Commissione il 13 febbraio 2016, ha avviato un’indagine antidumping relativa alle importazioni di determinati tipi di tubi senza saldatura di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare e di un diametro esterno superiore a 406,4 mm (in prosieguo: il «prodotto considerato») originari della Repubblica popolare cinese.

6. Nel corso dell’inchiesta, Hubei Xinyegang, una società con sede in Cina che produce ed esporta nell’Unione tubi senza saldature, è stata selezionata per far parte del campione dei produttori esportatori-cinesi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base.

7. L’11 novembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1977 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto considerato originarie della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») (5).

8. L’11 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, il cui articolo 1 prevede l’imposizione di un dazio antidumping definitivo a tutti i produttori esportatori cinesi del prodotto considerato. Per quanto riguarda i prodotti fabbricati ed esportati da Hubei Xinyegang, l’aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 54,9%.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9. Il 7 agosto 2017, Hubei Xinyegang ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale in cui chiedeva l’annullamento del regolamento controverso, deducendo quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

10. Il Tribunale ha analizzato solo il primo motivo, articolato in due capi e vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e degli articoli 3.1 e 3.2 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (6) (in prosieguo: l’«Accordo antidumping»), e il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, di detto regolamento e dell’articolo 3.5 di detto accordo.

11. Nella sentenza impugnata, dopo aver respinto il primo capo del primo motivo (7), questione che non è oggetto della presente causa, il Tribunale ha invece accolto il secondo capo del primo motivo dedotto da Hubei Xinyegang relativo al metodo utilizzato dalla Commissione, nell’ambito dell’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio, per comparare i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e quelli dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione. Il Tribunale ha giudicato che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti i dati pertinenti del caso in esame nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Per giungere a tale conclusione il Tribunale si è riferito in particolare alla relazione dell’organo di appello istituito dall’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body) dell’organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: l’«organo di appello dell’OMC») nella controversia «Cina – Misure di imposizione di dazi antidumping sui tubi senza saldatura in acciaio inossidabile ad alte prestazioni “HP-SSST” in provenienza dal Giappone» (WT/DS 454/AB/R e WT/DS 460/AB/R, del 14 ottobre 2015, in prosieguo la «relazione dell’organo di appello “HP-SSST”»), e alla sua sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (T‑35/01, EU:T:2004:317, in prosieguo: la «sentenza Shanghai Teraoka»).

12. Il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che, pur avendo rilevato l’esistenza di tre segmenti di mercato relativi al prodotto considerato, la Commissione avesse erroneamente omesso di tenere conto di tale segmentazione nell’ambito della sua analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi e, in maniera più generale, nella sua analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione (8). In secondo luogo, e in aggiunta, il Tribunale ha accolto l’argomento proposto da Hubei Xinyegang secondo cui nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione aveva erroneamente omesso di tener conto nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi di 17 tipi di prodotti sui 66 venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il Tribunale ha infine considerato che le conclusioni cui era giunto non potessero essere rimesse in causa dagli elementi versati dalla Commissione...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 2 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 d4 Setembro d4 2021
    ...paragraph 47 and the case-law cited). 21 See, on this point, my recent Opinion in Commission v Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2021:533, at point 29), with reference to the judgment of 10 July 2019, Caviro Distillerie and Others v Commission (C‑345/18 P, not published, EU:C:2......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 8 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 d4 Julho d4 2021
    ...à titre purement subsidiaire, pour le cas où le premier moyen ne serait pas accueilli. 33 Conclusions du 1er juillet 2021 (C‑891/19 P, EU:C:2021:533), point 29 et, par analogie, points 160 et suiv. ainsi que jurisprudence citée. 34 Voir arrêt Conseil/Zhejiang Xinan, point 86, ainsi que la j......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 11 November 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 d4 Novembro d4 2021
    ...1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 le mie recenti conclusioni nella causa Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2021:533, paragrafo 24). 26 Si tratta della nota n. 339 del caso citato supra alla nota 14. 27 V. inter alia, sentenza del 29 luglio 2019, Vethanayagam ......
3 cases
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 2 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 d4 Setembro d4 2021
    ...paragraph 47 and the case-law cited). 21 See, on this point, my recent Opinion in Commission v Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2021:533, at point 29), with reference to the judgment of 10 July 2019, Caviro Distillerie and Others v Commission (C‑345/18 P, not published, EU:C:2......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 8 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 d4 Julho d4 2021
    ...à titre purement subsidiaire, pour le cas où le premier moyen ne serait pas accueilli. 33 Conclusions du 1er juillet 2021 (C‑891/19 P, EU:C:2021:533), point 29 et, par analogie, points 160 et suiv. ainsi que jurisprudence citée. 34 Voir arrêt Conseil/Zhejiang Xinan, point 86, ainsi que la j......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 11 November 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 d4 Novembro d4 2021
    ...1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 le mie recenti conclusioni nella causa Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2021:533, paragrafo 24). 26 Si tratta della nota n. 339 del caso citato supra alla nota 14. 27 V. inter alia, sentenza del 29 luglio 2019, Vethanayagam ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT