Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 21 de octubre de 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date21 October 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 21 ottobre 2021 (1)

Causa C432/20

ZK

con l’intervento di

Landeshauptmann von Wien

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi – Interruzione di tale periodo di assenza – Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell’Unione»






I. Introduzione

1. Nella presente causa, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (2), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (3) (in prosieguo: la «direttiva 2003/109»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta fra ZK, cittadino kazako, e il Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna, Austria) in merito al rifiuto di quest’ultimo di rinnovare lo status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo di ZK. La decisione di rigetto era motivata dal fatto che ZK, fra l’agosto del 2013 e l’agosto del 2018, aveva soggiornato ogni anno soltanto qualche giorno nell’Unione europea. Il giudice del rinvio ritiene che la normativa austriaca applicabile al caso di specie, la quale prevede che soggiorni di breve durata e intermittenti nell’Unione non sono sufficienti ad impedire la perdita di tale status giuridico a causa di un’assenza dal territorio dell’Unione per più di dodici mesi, non sia compatibile con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109. Ai sensi di tale disposizione, i cittadini di paesi terzi non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in caso di «assenza dal territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi». Secondo il giudice del rinvio, la summenzionata normativa austriaca eccederebbe quanto richiesto e autorizzato dal diritto dell’Unione.

3. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi su una questione di diritto inedita, ossia sulle condizioni imposte dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109 alla revoca, da parte delle autorità nazionali, dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo. Più concretamente, la Corte dovrà precisare quali siano i requisiti attinenti alla durata e alla qualità del soggiorno nel territorio dell’Unione ai quali ogni cittadino di paese terzo dovrà conformarsi per poter conservare lo status giuridico conferitogli dalla direttiva 2003/109. La risposta che la Corte fornirà a tali questioni pregiudiziali può avere un impatto sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia previsto dai Trattati nell’Unione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 2, 4, 6, 10 e 12 della direttiva 2003/109 enunciano quanto segue:

«(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(…)

(4) L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

(…)

(6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(…)

(10) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno.

(…)

(12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva».

5. L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b) le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo».

6. L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Durata del soggiorno», così recita:

«1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

(…)

3. Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

(…)».

7. L’articolo 8 della direttiva 2003/109, intitolato «Permessi di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo», prevede quanto segue:

«1. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

(…)».

8. L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Revoca o perdita dello status», dispone quanto segue:

«1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

(…)

c) in caso di assenza dal territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

(…)

5. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c)[,] e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

(…)».

9. L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Parità di trattamento», enuncia quanto segue:

«1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

(…)

b) l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

(…)

d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

e) le agevolazioni fiscali;

f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio;

g) la libertà d’associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

(…)

2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

(…)».

B. Diritto austriaco

10. Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale figurano nel Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (legge in materia di stabilimento e soggiorno (4); in prosieguo: il «NAG»).

11. L’articolo 2, paragrafo 7, del NAG così recita:

«I soggiorni di breve durata nel territorio nazionale e all’estero, in particolare per motivi di visita, non interrompono la durata di un soggiorno o di uno stabilimento richiesta ai fini dell’acquisizione o della perdita del diritto ad un permesso di soggiorno (…)».

12. L’articolo 20 del NAG, intitolato «Periodo di validità dei permessi di soggiorno», prevede quanto segue:

«(…)

(3) I titolari di un permesso di soggiorno “soggiornante di lungo periodo – UE»...

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