88/303/EEC: Council Decision of 24 May 1988 recognizing certain parts of the territory of the Community as being either officially swine fever free or swine fever free

Published date28 May 1988
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 132, 28 May 1988
EUR-Lex - 31988D0303 - IT

88/303/CEE: Decisione del Consiglio del 24 maggio 1988 che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 28/05/1988 pag. 0076 - 0079


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1988

che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

(88/303/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 82/838/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 85/218/CEE (5), riconosce talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che la Commissione, avvalendosi dei poteri conferitile dall'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 64/432/CEE, ha smesso di riconoscere come ufficialmente indenni da peste suina o ha di nuovo riconosciuto come ufficialmente indenni da peste suina talune regioni delle Repubblica federale di Germania; che occorre precisare lo statuto di tali regioni;

considerando che la decisione 87/589/CEE (6) riconosce come ufficialmente indenni da peste suina talune parti del territorio della Francia, della Grecia e dei Paesi Bassi e riconosce come indenni da peste suina talune parti del territorio dei Paesi Bassi;

considerando che in determinate parti del territorio della Francia e della Repubblica federale tedesca non si è registrato nessun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei 12 mesi precedenti; che le aziende corrispondenti non detenevano suini vaccinati contro la peste suina; che tali parti di territorio rispondono...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT