88/303/EEC: Council Decision of 24 May 1988 recognizing certain parts of the territory of the Community as being either officially swine fever free or swine fever free
Published date | 28 May 1988 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 132, 28 May 1988 |
88/303/CEE: Decisione del Consiglio del 24 maggio 1988 che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 28/05/1988 pag. 0076 - 0079
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 1988
che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità
(88/303/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),
vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la decisione 82/838/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 85/218/CEE (5), riconosce talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;
considerando che la Commissione, avvalendosi dei poteri conferitile dall'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 64/432/CEE, ha smesso di riconoscere come ufficialmente indenni da peste suina o ha di nuovo riconosciuto come ufficialmente indenni da peste suina talune regioni delle Repubblica federale di Germania; che occorre precisare lo statuto di tali regioni;
considerando che la decisione 87/589/CEE (6) riconosce come ufficialmente indenni da peste suina talune parti del territorio della Francia, della Grecia e dei Paesi Bassi e riconosce come indenni da peste suina talune parti del territorio dei Paesi Bassi;
considerando che in determinate parti del territorio della Francia e della Repubblica federale tedesca non si è registrato nessun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei 12 mesi precedenti; che le aziende corrispondenti non detenevano suini vaccinati contro la peste suina; che tali parti di territorio rispondono...
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