89/467/EEC: Commission Decision of 12 July 1989 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.566 - UIP) (only the English and Dutch texts are authentic)

Published date03 August 1989
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 226, 3 August 1989
EUR-Lex - 31989D0467 - IT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1989 relativa ad una procedura a norma dell' articolo 85 del trattato (IV/30.566-UIP) (I testi in lingua inglese e olandese sono i soli facenti fede) (89/467/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0025 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1989 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato (IV/30.566-UIP) (I testi in lingua inglese e olandese sono i soli facenti fede) (89/467/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la domanda d'attestazione negativa e la notifica volta alla concessione di un'esenzione, presentate, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, l'11 febbraio 1982 da United International Pictures BV per conto di Paramount Pictures Corporation, MCA Inc. e Metro-Goldwyn-Mayer Film Co. e riguardanti accordi per la costituzione di un consorzio e accordi connessi concernenti principalmente la produzione e la distribuzione di lungometraggi,

visto il contenuto essenziale della domanda e della notifica pubblicato (2) in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1)

L'11 febbraio 1982 United International Pictures BV i.o. (di seguito denominata UIP) ha notificato alla Commissione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 e per conto di Paramount Pictures Corporation (Paramount), MCA Inc. (MCA) e Metro-Goldwyn-Mayer Film Co. (MGM), una serie di accordi stipulati da queste imprese con United

Artists Corporation (UA) e Cinema International Corporation NV (CIC), allo scopo di ottenere un'attestazione negativa o, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

(2)

Dopo un esame preliminare, la Commissione ha concluso che gli accordi contenevano diverse clausole che non potevano essere esentate ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. Il 21 maggio 1985 essa ha avviato perciò un procedimento ed il 20 giugno successivo ha inviato ai richiedenti la comunicazione degli addebiti che precede ogni decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17.

(3)

Il 4 novembre 1985 UIP ha risposto alla comunicazione degli addebiti chiedendo un'audizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione (3). Questa audizione ha avuto luogo il 29 ed il 30 gennaio 1986.

(4)

In seguito alle discussioni con la Commissione, UIP presentava, nel dicembre 1987 e nel luglio 1988, due memorandum comprendenti diversi impegni ed un certo numero di modifiche degli accordi notificati.

A. Le parti ed il mercato

(5)

Paramount è una società con sede legale nello Stato di New York; MCA ha sede in California ed è la società madre della Universal City Studios Inc. (Universal); MGM, anch'essa stabilita in California, è dal luglio 1981 unica proprietaria della UA, una società di New York; la CIC è una società olandese, costituita nel 1970, della quale MCA e Paramount detengono rispettivamente il 50 % del capitale. Il 1g novembre 1981 Paramount, MCA e MGM - in seguito denominate «le società madri», concordarono di costituire UIP, società di diritto olandese.

(6)

Le società madri svolgono direttamente, o indirettamente attraverso le proprie consociate, attività di finanziamento, produzione e distribuzione di lungometraggi ed altri programmi da proiettare in sale cinematografiche, alla televisione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

(7)

L'oggeto della UIP è costituito dalla distribuzione e concessione di licenze esclusive - principalmente per la rappresentazione nelle sale cinematografiche - di film, di cortometraggi e di presentazioni di prossime rappresentazioni, appositamente realizzate prima o successivamente, prodotti e/o distribuiti da Paramount, NCA o MGM/UA o da una delle loro società madri, consociate o collegate ovvero da concessionari, rappresentanti o sublicenziatari.

(8)

L'ambito geografico dei diritti di distribuzione e di licenza di UIP è costituito dal mondo intero, esclusi gli Stati Uniti, i territori degli Stati Uniti, il Portogallo ed il Canada. Nella Comunità, UIP possiede società affiliate che operano come distributori locali in tutti gli Stati membri, tranne in Portogallo dove generalmente UIP distribuisce i propri film attraverso un licenziatario.

(9)

In origine Paramount, MCA e UA distribuivano i propri film nella Comunità con proprie reti separate, come avviene tuttora negli USA. Nel 1970 Paramount e MCA hanno costituito la CIC, sotto forma di consorzi, per unificare le proprie reti separate di distribuzione fuori degli USA e del Canada. Per esse la CIC aveva la stessa funzione di UIP. Nel 1973 MGM decise di rinunziare alla propria rete separata di distribuzione. Il 27 ottobre 1973 firmò un accordo con CIC per il quale si resero garanti Paramount e MCA, nominando CIC suo agente esclusivo per la distribuzione di tutte le sue opere cinematografiche nei cinematografi e alla televisione nell'ambito dello

stesso territorio. Dal 1973 al 1981 CIC ha pertanto svolto per Paramount, MCA e MGM lo stesso tipo di attività che ora UIP svolge per Paramount, MCA e MGM/UA.

UA ha continuato a distribuire i propri film nella Comunità attraverso una propria rete di distribuzione fino alla costituzione di UIP, nel novembre 1981.

(10)

La struttura degli accordi per il finanziamento e la produzione materiale di lungometraggi cinematografici varia alquanto da un film all'altro. I film vengono di solito prodotti (è questa la funzione creativa consistente nell'organizzare i contributi artistici e nel sovraintendere alla creazione del film stesso) da persone o società indipendenti. Queste persone o società indipendenti sono finanziate in tutto o in parte dalle società «di produzione», quali la Paramount, la MCA o la MGM/UA. Allorché il film è finito e consegnato, tutti i diritti passano al «produttore» nel senso soprariferito, in questo caso alla Paramount, alla MCA e alla MGM/UA, che commercializza poi il film attraverso distributori che ottengono dal produttore interessato la licenza per la distribuzione del film in determinati territori.

(11)

Questa funzione della distribuzione generalmente si svolge in due fasi, qualora il produttore conceda la

licenza dei diritti di distribuzione in un paese o

territorio ad un distributore locale, oppure in tre fasi, qualora ad acquisire i diritti di distribuzione per diversi paesi, o addirittura a livello mondiale, sia un distributore internazionale, che concede poi sublicenze per questi diritti ad un distributore locale in ogni singolo paese. I distributori locali concedono il diritto di rappresentazione a rappresentatori. La funzione del distributore locale è di negoziare i contratti di noleggio con i rappresentatori, fare la pubblicità e la promozione del film, raccogliere e versare i canoni di noleggio, e curare la produzione materiale di un numero adeguato di copie da fornire ai cinema locali (noleggio). L'ammontare dei canoni di licenza pagati dal rappresentatore al distributore è generalmente costituito da una percentuale fissa sugli incassi netti dei botteghini a cui si applica una deroga che permette di aumentare tale percentuale...

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