89/489/EEC: Council Decision of 28 July 1989 establishing an action programme to promote foreign language competence in the European Community (Lingua)

Published date16 August 1989
Subject MatterResearch and training,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 239, 16 August 1989
EUR-Lex - 31989D0489 - IT 31989D0489

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 che istituisce un programma d' azione inteso a promuovere la conoscenza di lingue straniere nella Comunità europea (Lingua) (89/489/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0024 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 che istituisce un programma d'azione inteso a promuovere la conoscenza di lingue straniere nella Comunità europea (Lingua) (89/489/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1), in particolare il settimo principio,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il settimo principio della decisione

63/266/CEE stabilisce che l'adeguata formazione degli insegnanti e degli istruttori, di cui è opportuno aumentare il numero e sviluppare le capacità tecniche e pedagogiche, costituisce uno degli elementi fondamentali di ogni efficace politica di formazione professionale; che il decimo principio della suddetta decisione prevede che si possano prendere misure specifiche per taluni problemi riguardanti determinati settori d'attività o categorie di persone;

considerando che il trattato prevede, all'articolo 52, l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e, all'articolo 59, l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi;

considerando che il trattato prevede l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori ed incarica il Consiglio di stabilire le apposite misure a tal fine; che il miglioramento della capacità di comunicare utilizzando lingue straniere agevolerà ulteriormente il conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 312/76 (6), ha disposto che i lavoratori subordinati ed i lavoratori autonomi che esercitano il diritto di libera circolazione in un altro Stato membro possano essere accompagnati dai familiari;

considerando che il Consiglio europeo, nella dichiarazione solenne sull'Unione europea approvata nella riunione di Stoccarda, del 19 giugno 1983, e in quelle di Fontainebleau del 23 e 24 giugno 1984 e di Milano del 28 e 29 giugno 1985, in cui fu adottata la relazione Adonnino sulle misure necessarie per realizzare l'«Europa dei cittadini», ha posto in rilievo l'importanza che riveste l'insegnamento e lo studio delle lingue straniere nella Comunità;

considerando che il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, adottando il 9 febbraio 1976 una risoluzione (7) comprendente un'azione in materia di istruzione hanno indicato che l'insegnamento delle lingue straniere è un settore d'interesse comunitario e nella riunione del 4 giugno 1984 hanno adottato conclusioni a questo soggetto;

considerando che l'instaurazione del mercato interno dovrebbe essere agevolata dal miglioramento quantitativo e qualitativo dell'insegnamento e dello studio delle lingue straniere all'interno della Comunità per consentire ai cittadini della Comunità di comunicare tra loro e di superare le difficoltà linguistiche che ostacolano la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali;

considerando che una migliore conoscenza delle lingue straniere consentirà ai cittadini della Comunità di fruire dei vantaggi conseguenti alla realizzazione del mercato interno e favorirà la comprensione e la solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità, pur conservando la diversità linguistica e la ricchezza culturale dell'Europa;

considerando che nell'incoraggiare la diversificazione dell'insegnamento e dello studio delle lingue straniere nel quadro dell'attuazione del programma Lingua si terrà conto anche del ruolo delle varie lingue comunitarie nel mondo sotto l'aspetto della loro rilevanza economica, commerciale e culturale;

considerando che è necessario contribuire a promuovere l'attuazione delle politiche nazionali degli Stati membri relative alla formazione nelle lingue straniere senza nuocere alle caratteristiche dei loro sistemi d'istruzione e di formazione;

considerando che occorre in modo specifico incoraggiare l'insegnamento, quali lingue straniere, di tutte le lingue ufficiali della Comunità, nonché dell'irlandese, che è una

delle lingue in cui sono stati redatti i trattati che istituiscono le Comunità europee, e del lussemburghese, lingua parlata su tutto il territorio lussemburghese;

considerando che i vari programmi comunitari, in particolare Erasmus (8), Comett (9), «Gioventù per l'Europa» (10) e il Terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità (11) non raggiungeranno pienamente gli obiettivi perseguiti se non sono affiancati da misure intese a promuovere la formazione linguistica e che devono essere completati da misure nel campo della formazione di orientamento;

considerando che questo programma d'azione comporta aspetti concernenti la politica dell'insegnamento e della formazione i quali possono essere considerati trascendenti la definizione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, prevista all'articolo 128 del trattato; che questi aspetti del programma possono contribuire, insieme con gli obiettivi di formazione professionale con i quali sono strettamente connessi, allo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità; che in questa misura il trattato non ha previsto i necessari poteri d'azione e che in proposito risulta necessaria un'azione per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1 È adottato il programma d'azione della Comunità europea per promuovere la conoscenza di lingue straniere.

Tale programma, in appresso denominato «programma Lingua», sarà realizzato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1g gennaio 1990.

Articolo 2 Il programma Lingua comprende:

a) un complesso di orientamenti comuni per promuovere la conoscenza delle lingue straniere nella Comunità, precisati nell'articolo 5.

b) una serie di provvedimenti da attuare a livello comunitario, contemplati all'articolo 8 e precisati nell'allegato, destinati a fornire un valore aggiunto ai provvedimenti adottati dagli Stati membri.

Articolo 3 Nel contesto del programma Lingua, il termine «Università» si riferisce a tutti i tipi di istituti d'istruzione e di formazione postsecondari che rilascino, eventualmente nel quadro di una formazione superiore, qualifiche o titoli di tale livello, qualunque ne sia la rispettiva denominazione negli Stati membri.

Nel contesto del programma Lingua il termine «istituto di istruzione e di formazione» si riferisce a tutte le categorie di istituti d'istruzione e formazione (non compresi nella precedente definizione di unversità) sostenuti dallo Stato membro o dalle autorità pubbliche degli Stati membri.

Nel contesto del programma Lingua, l'insegnamento delle lingue straniere riguarda soltanto l'insegnamento, quali lingue straniere, delle lingue: danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lussemburghese, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Articolo 4 Obiettivo principale del programma Lingua è promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue straniere, per far evolvere le capacità di comunicazione all'interno della Comunità. A tal fine esso fornisce la possibilità di...

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