90/19/EEC: Commission Decision of 20 December 1989 approving the mechanism for differentiating between producers of heavy lambs and producers of light lambs in Spain (Only the Spanish text is authentic)

Published date13 January 1990
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 11, 13 January 1990
EUR-Lex - 31990D0019 - IT

90/19/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante approvazione del dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti dai produttori di agnelli leggeri in Spagna (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 13/01/1990 pag. 0051 - 0051


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante approvazione del dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti dai produttori di agnelli leggeri in Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(90/19/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 gli Stati membri istituiscono, al più tardi per la campagna di commercializzazione 1991, un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti dai produttori di agnelli leggeri; che l'attuazione di tale dispositivo costituisce il presupposto per l'applicazione, nel corso della campagna 1990, del regime previsto all'articolo 22, paragrafo 8 dello stesso regolamento;

considerando che il 28 novembre 1989 la Spagna ha comunicato alla Commissione un progetto di dispositivo che stabilisce la distinzione fra produttori di agnelli pesanti e produttori di agnelli leggeri; che il dispositivo previsto dalla spagna è tale da garantire un'idonea applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 fino all'entrata in vigore delle misure comunitarie che saranno adottate in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il...

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