Council Regulation (EEC) No 3013/89 of 25 September 1989 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

Published date07 October 1989
Subject Mattercarni ovine e caprine,viandes ovine et caprine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 289, 7 ottobre 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 289, 7 octobre 1989
EUR-Lex - 31989R3013 - IT 31989R3013

Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine /* Versione codificata CF 398R2467 */

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 07/10/1989 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0151


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3013/89 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (5), deve essere riveduto ai fini dell'instaurazione completa di un mercato unico;

considerando che per conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario mantenere determinate misure che permettano di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato; che occorre, in particolare, prevedere ancora la concessione di un premio ai produttori comunitari di carni ovine e caprine per compensare la loro perdita di reddito, nonché misure d'intervento;

considerando che l'importo del premio da concedere ai produtttori, fissato in base ad una perdita di reddito unica comunitaria, deve tener conto della differente specializzazione dei sistemi di produzione nella Comunità; che, per limitare l'aumento del costo in termini di bilancio in questo settore, è necessario prevedere di limitare il premio a tasso intero a 1 000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (6), ed a 500 capi per produttore nelle altre zone; che per un aumento di animali superiore a tali cifre si continuerà a versare il premio al tasso ridotto del 50 %;

considerando che, relativamente alle misure d'intervento, è opportuno prevedere che esse abbiano la forma di aiuti all'ammasso privato, dato che sono le misure che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti;

considerando che l'obiettivo del premio suddetto è di garantire un reddito equo al produttore; che tuttavia, tenuto conto delle possibilità di smercio sul mercato comunitario nonché degli impegni internazionali della Comunità, è necessario non incoraggiare la produzione di carni ovine e caprine non appena il numero di animali supera il livello stabilito secondo la situazione del mercato; che è opportuno disporre a tale scopo una diminuzione della garanzia prevista dalle misure in oggetto; che è opportuno fissare il livello massimo garantito al livello raggiunto dal patrimonio ovino il 31 dicembre 1987 nelle regioni considerate e prevedere la sua revisione entro un determinato periodo;

considerando che occorre prevedere la fissazione di un prezzo di base, sia per determinare il livello a partire dal quale devono essere applicate misure d'intervento, sia per proteggere il mercato comunitario dalle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale per alcuni prodotti del settore;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore delle carni ovine e caprine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che si aggiunga al sistema degli interventi e comporti per taluni prodotti un sistema di prelievi all'importazione sostituito dei dazi doganali è atto, in linea di massima, a

stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale, allorché questi ultimi sono inferiori ai prezzi di base, perturbino i prezzi praticati all'interno della Comunità;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime dei prelievi, occorre fissare i prezzi d'offerta franco frontiera comunitaria in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi e fissare un prelievo speciale per i prodotti in questione, qualora i prezzi d'offerta di uno o più paesi terzi siano anormalmente bassi;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0204 il cui dazio è consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento o a quello risultante da accordi di autolimitazione;

considerando che, per poter seguire l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, è opportuno accordare la possibilità di ricorrere ad un regime di titoli d'importazione o d'esportazione, implicante il deposito di una cauzione a garanzia di detta importazione o esportazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione uguale alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che, per completare il sistema sopra descritto, si deve prevedere la possibilità di vietare interamente o parzialemente - a seconda della situazione sul mercato - il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo;

considerando che il regime dei dazi doganali o dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi, dei dazi doganali e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali , rivelarsi inefficace; che, per non lasciare, in simili casi, il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne essendo stati nel frattempo soppressi gli ostacoli all'importazione precedentemente in vigore, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione delle malattie degli animali, possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare alla situazione;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che la concessione di determinati aiuti pregiudicherebbero la realizzazione di un mercato unico basato su un regime di prezzi comuni; che conviene perciò estendere al settore delle carni ovine e caprine la validità delle disposizioni del trattato che consentono di vagliare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili col mercato comune;

considerando che la transizione dal regime in vigore ai sensi del regolamento (CEE) n. 1837/80 a quello istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che occorre prevedere a tale scopo misure transitorie che riprendano il regime applicato in precedenza in talune regioni, in particolare il regime del premio variabile e le disposizioni particolari previste nell'articolo 5, paragrafi 5 e 5 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80; che si dovrà applicare separatamente il regime di riduzione della garanzia in Gran Bretagna e nel resto della Comunità qualora il Regno Unito decida di mantenere in via transitoria il regime del premio variabile; che il graduale ravvicinamento di tutte le disposizioni applicabili deve portare ad un regime unico di premi e di riduzione della garanzia al più tardi entro la campagna 1993;

considerando che le spese occasionate agli Stati membri dal rispetto degli obblighi inerenti all'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizazione comune dei mercati nei settori delle carni ovine e caprine comprende un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // a) 0104 10 90 // Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura // 0104 20 90 // Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura // 0204 // Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate // 0210 90 11 // Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate // 0210 90 19 // Carni di animali della specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate // // // // // b) 0104 10 10 // Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura // 0404 20 10 // Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura // 0206 80 99 // Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti...

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