Council Regulation (EEC) No 1115/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 1837/80 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

Published date29 April 1988
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 110, 29 April 1988
EUR-Lex - 31988R1115 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine -

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 29/04/1988 pag. 0036 - 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine prevede talune misure, sotto forma di premi e di prezzi d'intervento, allo scopo di garantire un reddito equo ai produttori; che tuttavia, alla luce delle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato comunitario e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, è necessario non incoraggiare la produzione di carni ovine e caprine a partire dal momento in cui la consistenza del gregge supera un determinato livello, stabilito tenendo conto della situazione del mercato; che a tal fine è opportuno prevedere una riduzione della garanzia prevista nell'ambito delle misure in questione; che, tuttavia, i diversi regimi di sostegno previsti dalla normativa vigente possono dare esito ad un incorraggiamento della produzione differenziato a seconda delle regioni in cui essi si applicano; che è pertanto opportuno applicare separatamente la presente misura nella regione 5, qualora il Regno Unito decida di applicare in tale regione il regime di premio variabile;

considerando che è opportuno fissare il livello massimo garantito al livello raggiunto dal patrimonio di pecore alla data del 31 dicembre 1987 nelle regioni considerate;

considerando che il Consiglio dovrà procedere ad un riesame del meccanismo di stabilizzazione, ivi compreso il livello massimo garantito, nell'ambito dell'adeguamento dell'organizzazione comune di mercato a livello sia interno che estero;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1837/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1837/80 è...

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