Council Regulation (EEC) No 1115/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 1837/80 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat
Published date | 29 April 1988 |
Subject Matter | Sheepmeat and goatmeat |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 110, 29 April 1988 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine -
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 29/04/1988 pag. 0036 - 0037
REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine prevede talune misure, sotto forma di premi e di prezzi d'intervento, allo scopo di garantire un reddito equo ai produttori; che tuttavia, alla luce delle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato comunitario e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, è necessario non incoraggiare la produzione di carni ovine e caprine a partire dal momento in cui la consistenza del gregge supera un determinato livello, stabilito tenendo conto della situazione del mercato; che a tal fine è opportuno prevedere una riduzione della garanzia prevista nell'ambito delle misure in questione; che, tuttavia, i diversi regimi di sostegno previsti dalla normativa vigente possono dare esito ad un incorraggiamento della produzione differenziato a seconda delle regioni in cui essi si applicano; che è pertanto opportuno applicare separatamente la presente misura nella regione 5, qualora il Regno Unito decida di applicare in tale regione il regime di premio variabile;
considerando che è opportuno fissare il livello massimo garantito al livello raggiunto dal patrimonio di pecore alla data del 31 dicembre 1987 nelle regioni considerate;
considerando che il Consiglio dovrà procedere ad un riesame del meccanismo di stabilizzazione, ivi compreso il livello massimo garantito, nell'ambito dell'adeguamento dell'organizzazione comune di mercato a livello sia interno che estero;
considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1837/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CEE) n. 1837/80 è...
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