90/341/EEC: Commission Decision of 19 June 1990 approving an amendment to the varietal conversion programme for hops submitted by the Federal Republic of Germany pursuant to Council Regulation (EEC) No 2997/87 (Only the German text is authentic)
Published date | 28 June 1990 |
Subject Matter | Hops |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 162, 28 June 1990 |
90/341/CEE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1990 che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 28/06/1990 pag. 0046
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1990
che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(90/341/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,
considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione il 28 marzo 1988 un programma di riconversione varietale per il luppolo; che il programma nella versione modificata il 3 luglio 1989 è stato approvato con decisione 89/482/CEE della Commissione (3);
considerando che il 22 dicembre 1989 la Repubblica federale di Germania ha presentato delle modifiche al programma; che ulteriori modifiche sono state decise il 4 maggio 1990;
considerando che il programma nella sua versione modificata rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/89 (5);
considerando che si è già proceduto alla riconversione di parte della superficie oggetto del programma dopo che il programma è stato notificato alla Commissione; che la Commissione può decidere di approvare programmi la cui realizzazione è iniziata dopo che i programmi stessi le sono stati notificati;
considerando che...
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