90/341/EEC: Commission Decision of 19 June 1990 approving an amendment to the varietal conversion programme for hops submitted by the Federal Republic of Germany pursuant to Council Regulation (EEC) No 2997/87 (Only the German text is authentic)

Published date28 June 1990
Subject MatterHops
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 162, 28 June 1990
EUR-Lex - 31990D0341 - IT 31990D0341

90/341/CEE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1990 che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 28/06/1990 pag. 0046


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1990

che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione il 28 marzo 1988 un programma di riconversione varietale per il luppolo; che il programma nella versione modificata il 3 luglio 1989 è stato approvato con decisione 89/482/CEE della Commissione (3);

considerando che il 22 dicembre 1989 la Repubblica federale di Germania ha presentato delle modifiche al programma; che ulteriori modifiche sono state decise il 4 maggio 1990;

considerando che il programma nella sua versione modificata rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/89 (5);

considerando che si è già proceduto alla riconversione di parte della superficie oggetto del programma dopo che il programma è stato notificato alla Commissione; che la Commissione può decidere di approvare programmi la cui realizzazione è iniziata dopo che i programmi stessi le sono stati notificati;

considerando che...

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