90/352/EEC: Council Decision of 29 June 1990 amending Decision 89/45/EEC on a Community system for the rapid exchange of information on dangers arising from the use of consumer products

Published date06 July 1990
Subject MatterConsumer protection,Provisions under Article 235 EEC,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 6 July 1990
EUR-Lex - 31990D0352 - IT

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990 che modifica la decisione 89/45/CEE relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (90/352/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0049 - 0049


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

che modifica la decisione 89/45/CEE relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo

(90/352/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la decisione 89/45/CEE (3) ha istituito, sino al 30 giugno 1990, un sistema comunitario di scambio rapido d'informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo;

considerando che occorre prorogare e modificare la decisione 89/45/CEE;

considerando che, fatte salve altre proposte della Commissione, in particolare nel settore della sicurezza dei consumatori, è opportuno che il sistema comunitario in questione sia istituito, sulla base dell'esperienza acquisita, per un periodo che scada al più tardi alla data di attuazione della direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti la sicurezza generale dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 della decisione 89/45/CEE è sostituito dal testo seguente:

« La presente decisione resta in vigore fino alla data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la sicurezza generale dei prodotti.

La Commissione presenta una relazione sul funzionamento del sistema con frequenza almeno biennale. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

(1) GU...

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