91/18/EEC: Commission Decision of 19 December 1990 authorizing certain Member States to apply intra- Community surveillance to imports originating in third countries which have been put into free circulation in the Community and which may be the subject of protective measures under Article 115 of the Treaty (only the Spanish, Danish, English, French, Italian and Portuguese texts are authentic)

Published date17 January 1991
Subject MatterProtective measures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 12, 17 January 1991
EUR-Lex - 31991D0018 - IT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi, messi in libera pratica nella Comunità che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell' articolo 115 del trattato (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (91/18/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 17/01/1991 pag. 0029 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi, messi in libera pratica nella Comunità che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede) (91/18/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che gli Stati membri non possono istituire una sorveglianza intracomunitaria se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, con le decisioni del 21 dicembre 1989 (2) e seguenti, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri a istituire tale sorveglianza;

considerando che la quasi totalità di tali decisioni scade il 31 dicembre 1990;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l'autorizzazione a mantenere in vigore alcune di tali misure di sorveglianza e di istituirne delle nuove per taluni prodotti non considerati dalle precedenti decisioni;

considerando che la Commissione ha sottoposto tali domande ad un esame approfondito caso per caso, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, prendendo in considerazione il programma d'azione che la Comunità si è prefissa per realizzare il mercato unico;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 87/433/CEE, si siano verificate importazioni significative;

considerando che da tale esame risulta che le condizioni esistono per l'applicazione di misure di sorveglianza sui prodotti di cui all'allegato;

considerando che di conseguenza è opportuno autorizzare gli Stati membri a sottoporre tali importazioni a sorveglianza intracomunitaria fino al 31 dicembre 1991;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni che non sono elencate negli allegati, gli Stati membri possono presentare, se del caso, ulteriori domande di sorveglianza, in funzione dell'evoluzione della situazione economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

Gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto lo riguarda, a procedere fino al 31 dicembre 1991 ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato sopramenzionato, in conformità della decisione 87/433/CEE. Articolo 2

Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente (1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26. (2)

Decisione C(89) 2303 def.

ALLEGATO DANIMARCA A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria Paese di origine

6 Hong Kong

SPAGNA A. Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria Paese di origine

2 Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Pakistan, Taiwan, Tailandia 3 Cina, Corea del Sud, Taiwan, Tailandia 4 Cina, Corea del Sud, Filippine, Hong kong, India, Tailandia 5 Corea del...

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