91/28/EEC: Commission Decision of 19 December 1990 authorizing certain Member States to provide for exceptions from certain provisions of Directive 77/93/EEC in respect of potatoes for human consumption originating in Turkey (only the German, French and Dutch texts are authentic)
Published date | 22 January 1991 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 16, 22 January 1991 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri a stabilire deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (91/28/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/1991 pag. 0031 - 0033
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri a stabilire deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (91/28/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,
considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patate originari della Turchia in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano contemporaneamente introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;
considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, purché sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi;
considerando che la produzione in Turchia di patate primaticce ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri è ormai divenuta prassi consolidata;
considerando che la Commissione, con le decisioni 89/244/CEE (3) e 90/162/CEE (4), ha autorizzato tali deroghe, fatte salve determinate condizioni tecniche, per le patate da consumo originarie della Turchia;
considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e raccolte in tale paese nel corso di una missione condotta nel 1990, vi sono validi motivi per ritenere che, in Turchia, le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata, in particolare in talune zone delle province di Adana e di Izmir; che inoltre, per quanto riguarda la pataticoltura in tali province, la Turchia applica norme sanitarie e qualitative adeguate e che, tenuto presente che i tuberi...
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