91/28/EEC: Commission Decision of 19 December 1990 authorizing certain Member States to provide for exceptions from certain provisions of Directive 77/93/EEC in respect of potatoes for human consumption originating in Turkey (only the German, French and Dutch texts are authentic)

Published date22 January 1991
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 22 January 1991
EUR-Lex - 31991D0028 - IT 31991D0028

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri a stabilire deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (91/28/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/1991 pag. 0031 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che autorizza taluni Stati membri a stabilire deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (91/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patate originari della Turchia in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano contemporaneamente introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, purché sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che la produzione in Turchia di patate primaticce ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri è ormai divenuta prassi consolidata;

considerando che la Commissione, con le decisioni 89/244/CEE (3) e 90/162/CEE (4), ha autorizzato tali deroghe, fatte salve determinate condizioni tecniche, per le patate da consumo originarie della Turchia;

considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e raccolte in tale paese nel corso di una missione condotta nel 1990, vi sono validi motivi per ritenere che, in Turchia, le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata, in particolare in talune zone delle province di Adana e di Izmir; che inoltre, per quanto riguarda la pataticoltura in tali province, la Turchia applica norme sanitarie e qualitative adeguate e che, tenuto presente che i tuberi...

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