República Portuguesa contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Date21 September 2022
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

21 settembre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Zona franca di Madeira – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), sub i) e ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buona amministrazione – Impossibilità assoluta di esecuzione – Prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589»

Nella causa T‑95/21,

Repubblica portoghese, rappresentata da P. Barros da Costa, A. Soares de Freitas, L. Borrego, in qualità di agenti, assistiti da M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

vista l’ordinanza del 22 giugno 2021, Portogallo/Commissione (T‑95/21 R, non pubblicata, EU:T:2021:383), che respinge la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Repubblica portoghese,

in seguito all’udienza del 17 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica portoghese chiede l’annullamento dell’articolo 1 nonché degli articoli da 4 a 6 della decisione C(2020) 8550 final della Commissione europea, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione a favore della zona franca di Madeira (ZFM) – Regime III (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Fatti

2 Il regime della ZFM assume la forma di diversi vantaggi fiscali concessi nell’ambito del Centro Internacional de Negócios da Madeira (Centro internazionale d’affari di Madeira, Portogallo), del Registo Internacional di Navios da Madeira (registro navale internazionale di Madeira) e della Zona Franca Industrial (zona franca industriale; in prosieguo: la «ZFI»).

3 Tale regime è stato inizialmente approvato nel 1987 (in prosieguo: il «regime I») con decisione della Commissione del 27 maggio 1987 nel procedimento N 204/86 [SG(87) D/6736] come aiuto a finalità regionale compatibile. La sua proroga è stata in seguito autorizzata con decisione della Commissione del 27 gennaio 1992 nel procedimento E 13/91 [SG(92) D/1118] e, successivamente, con decisione della Commissione del 3 febbraio 1995 nel procedimento E 19/94 [SG(95) D/1287].

4 Il regime ad esso successivo (in prosieguo: il «regime II») è stato autorizzato con decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002 nel procedimento N 222A/01.

5 Sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13; in prosieguo: gli «orientamenti del 2007»), un terzo regime (in prosieguo: il «regime III») è stato autorizzato con decisione della Commissione del 27 giugno 2007 nel procedimento N 421/2006 (in prosieguo: la «decisione del 2007»), per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. La Commissione ha autorizzato tale regime come aiuto al funzionamento compatibile volto a promuovere lo sviluppo regionale e la diversificazione della struttura economica di Madeira (Portogallo), in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 349 TFUE).

6 Il regime III assume la forma di una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (in prosieguo: l’«IRPeG») riguardo agli utili derivanti da attività effettivamente e materialmente realizzate a Madeira (3% dal 2007 al 2009, 4% dal 2010 al 2012 e 5% dal 2013 al 2020), di un’esenzione da imposte municipali e locali nonché di un’esenzione dall’imposta sul trasferimento di beni immobili per l’avviamento di un’impresa nella ZFM, fino a importi massimi di aiuto stabiliti sulla base dei massimali della base imponibile applicabili alla base imponibile annua dei beneficiari. Tali massimali sono fissati in funzione del numero di posti di lavoro mantenuti dal beneficiario per ogni esercizio. In determinate condizioni, le società registrate nella ZFI della ZFM possono beneficiare di un’ulteriore riduzione del 50% dell’IRPeG.

7 L’accesso al regime III è stato limitato alle attività che figuravano in un elenco incluso nella decisione del 2007. Inoltre, sono state escluse dall’ambito di applicazione del regime III tutte le attività di intermediazione finanziaria e di assicurazione, le attività ausiliarie finanziarie e assicurative nonché tutte le attività del tipo «servizi infragruppo» (centri di coordinamento, tesoreria e distribuzione), in quanto «servizi forniti a imprese, principalmente».

8 Una versione modificata del regime III è stata autorizzata con decisione della Commissione del 2 luglio 2013 nel procedimento SA.34160 (2011/N) (in prosieguo: la «decisione del 2013»), per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013. Tale versione mantiene le stesse condizioni previste dal regime III, fatto salvo un aumento del 36,7% dei massimali della base imponibile a cui è applicabile la riduzione dell’IRPeG.

9 Successivamente, è stata autorizzata la proroga fino al 30 giugno 2014 del regime III modificato con decisione della Commissione del 26 novembre 2013 nel procedimento SA.37668 (2013/N). La proroga di detto regime sino alla fine del 2014 è stata autorizzata con decisione della Commissione dell’8 maggio 2014 nel procedimento SA.38586 (2014/N).

10 Il 12 marzo 2015 la Commissione ha avviato, sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 1999, L 83, pag. 1), un esercizio di monitoraggio del regime III per gli anni 2012 e 2013.

11 Con lettera del 6 luglio 2018, la Commissione ha informato la Repubblica portoghese della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativamente al regime III (GU 2019, C 101, pag. 7; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento formale»).

12 Tale procedimento è stato avviato a causa dei dubbi della Commissione in merito, da un lato, all’applicazione delle esenzioni fiscali ai redditi provenienti da attività effettivamente e materialmente realizzate nella regione autonoma di Madeira (in prosieguo: la «RAM») e, dall’altro, al nesso tra l’importo dell’aiuto e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro effettivi a Madeira.

13 In esito a detto procedimento, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, il cui dispositivo è così formulato:

«Articolo 1

Il regime di aiuti “Zona Franca da Madeira (Zona Franca di Madeira) (ZFM) – Regime III”, nella misura in cui è stato applicato dal Portogallo in violazione della decisione [del 2007] e della decisione [del 2013], è stato attuato illegalmente da tale Stato membro in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] ed è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Gli aiuti individuali concessi in virtù del regime di cui all’articolo 1 non costituiscono aiuti se, al momento della loro concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 e applicabile alla data di concessione dell’aiuto.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi in virtù del regime di cui all’articolo 1 che, al momento della loro concessione, soddisfacevano le condizioni stabilite nelle decisioni di cui all’articolo 1 o in un regolamento adottato a norma dell’articolo 1 del regolamento (...) 2015/1588 sono compatibili con il mercato interno fino ai livelli massimi di aiuto applicabili a questo tipo di aiuti.

Articolo 4

1. Il Portogallo deve procedere al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi in virtù del regime di cui all’articolo 1.

(...)

4. Il Portogallo deve abrogare il regime di aiuti incompatibile nella misura di cui all’articolo 1 e annullare tutti i pagamenti pendenti relativi agli aiuti, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

1. Il recupero degli aiuti concessi in virtù del regime previsto all’articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

2. Il Portogallo deve garantire l’esecuzione della presente decisione entro otto mesi dalla data della sua notifica.

(...)».

II. Conclusioni delle parti

14 La Repubblica portoghese chiede che il Tribunale voglia:

– annullare l’articolo 1 e gli articoli da 4 a 6 della decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

15 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto infondato;

– condannare la Repubblica portoghese alle spese.

III. In diritto

16 A sostegno del suo ricorso la Repubblica portoghese deduce sette motivi.

17 Con il primo motivo la Repubblica portoghese fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto il regime III non sarebbe selettivo.

18 Con il secondo motivo la Repubblica portoghese sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la Commissione non ha dimostrato che il regime III incidesse sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

19 Con il terzo motivo, dedotto in subordine, la Repubblica portoghese afferma che la decisione impugnata ha violato l’articolo 108 TFUE e gli articoli da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9), in quanto il regime III dovrebbe essere qualificato come «aiuto...

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