92/421/EEC: Council Decision of 13 July 1992 on a Community action plan to assist tourism
Published date | 13 August 1992 |
Subject Matter | Tourism,Provisions under Article 235 EEC |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 231, 13 August 1992 |
92/421/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo
Gazzetta ufficiale n. L 231 del 13/08/1992 pag. 0026 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0011
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (92/421/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione(1) ,
visto il parere del Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro;
considerando che il turismo consente a tutti i cittadini di approfondire la conoscenza delle radici culturali dell'Europa, delle culture e degli stili di vita negli Stati membri e che ciò può contribuire a diffondere il concetto di «cittadinanza europea»;
considerando i risultati ottenuti dall'Anno europeo del turismo;
considerando, tenuto conto di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità;
considerando che la Comunità può contribuire a migliorare la qualità e la competitività dell'offerta turistica comunitaria, favorendo un'impostazione comune dei problemi a medio termine che il turismo europeo deve affrontare, incoraggiando lo sviluppo dell'industria turistica, la diversificazione delle attività turistiche e lo sviluppo di azioni transnazionali e incentivando la promozione del turismo europeo sui principali mercati dei paesi terzi;
considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all'interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l'espansione continua ed equilibrata, l'innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri;
considerando che i provvedimenti da attuare in virtù del piano di azioni devono rispondere a taluni criteri, segnatamente la necessità di rispettare il principio della sussidiarietà;
considerando che il turismo all'interno della Comunità dovrà rispettare le popolazioni locali nonché l'ambiente naturale e culturale allo scopo di tutelare la qualità dell'offerta;
considerando la necessità di garantire l'esercizio della libera concorrenza in tale settore, sia a vantaggio del consumatore, sia per la promozione delle PMI;
considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel settore del turismo, compresi i rappresentanti delle regioni ospiti, e che l'attuazione a livello comunitario di determinate misure specifiche, complementari a quelle prese a livello nazionale, è lo strumento più adeguato per realizzare la suddetta cooperazione senza che ciò possa produrre distorsioni di concorrenza;
considerando la necessità di ampliare le statistiche sul turismo e di effettuare le opportune analisi e prospezioni di nuove forme di turismo;
considerando che occorre prevedere un piano della durata di 3 anni;
considerando che per l'attuazione di questo piano pluriennale è stimato necessario un importo di 18 milioni di ecu;
considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del piano dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;
considerando che occorre prevedere modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione del piano conferite alla Commissione, conformemente alla decisione 87/373/CEE(4) ;
considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione, prescrive solamente i poteri d'azione di cui all'articolo 235,
DECIDE:
Articolo 1
È deciso il piano di azioni comunitarie a favore del turismo. Le azioni oggetto del piano sono riportate in allegato.
Articolo 2
1. Il piano di azioni ha una durata di 3 anni, a decorrere dal 1o gennaio 1993.
2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 18 milioni di ecu, e dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.
3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una...
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