92/571/EEC: Commission Decision of 15 December 1992 relating to new transitional measures which are necessary to facilitate the move to the system of veterinary checks provided for in Council Directive 90/675/EEC
Published date | 16 December 1992 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 367, 16 December 1992 |
92/571/CEE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 16/12/1992 pag. 0036 - 0038
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1992 recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio (92/571/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 30,
considerando che la direttiva 90/675/CEE organizza un nuovo regime di controllo veterinario per i prodotti provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità;
considerando che la Commissione ha adottato la decisione 92/399/CEE (3), relativa a talune misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE;
considerando che è d'uopo prevedere nuove misure transitorie per facilitare la graduale attuazione del regime istituito dalla direttiva 90/675/CEE, che conviene dunque abrogare la decisione 92/399/CEE;
considerando che, anche se allo stadio attuale i controlli per i prodotti armonizzati possono essere eseguiti alle frontiere esterne della Comunità, è nondimeno opportuno che, in taluni casi, una parte dei controlli per i prodotti non armonizzati possa avvenire nello Stato membro destinatario;
considerando che, nelle more dell'applicazione, nei confronti di alcuni paesi terzi delle frequenze ridotte dei controlli, ai sensi dell'articolo 8, punto 3 della direttiva 90/675/CEE, gli Stati membri devono mantenere le frequenze in vigore anteriormente al 1o luglio 1992;
considerando che le spese di controllo veterinario sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante e che, se esse non venissero fissate, potrebbero derivarne distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri; che è opportuno che questi ultimi prendano i provvedimenti adeguati per consentirne la determinazione...
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