92/92/EEC: Commission Decision of 9 January 1992 laying down the requirements relating to equipment and structure of dispatch and purification centres for live bivalve molluscs, for which derogations may be granted

Published date11 February 1992
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 34, 11 February 1992
EUR-Lex - 31992D0092 - IT

92/92/CEE: Decisione della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/1992 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0137


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 1992 che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe (92/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma della direttiva 91/492/CEE, gli Stati membri possono, per le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture di cui al capitolo IV dell'allegato della direttiva suddetta, concedere ai centri di spedizione e di depurazione un periodo supplementare per conformarsi ai requisiti per il riconoscimento previsti nel capitolo IV succitato, alla condizione esplicita che i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali centri rispondano alle norme d'igiene stabilite dalla direttiva 91/492/CEE;

considerando che spetta alla Commissione fissare, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della direttiva 91/492/CEE, le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture che possono costituire oggetto di tali deroghe;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture di cui al capitolo IV dell'allegato della direttiva 91/492/CEE che possono costituire oggetto di deroghe sono fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del...

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