92/92/EEC: Commission Decision of 9 January 1992 laying down the requirements relating to equipment and structure of dispatch and purification centres for live bivalve molluscs, for which derogations may be granted
Published date | 11 February 1992 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 34, 11 February 1992 |
92/92/CEE: Decisione della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/1992 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0137
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 1992 che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe (92/92/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 5,
considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma della direttiva 91/492/CEE, gli Stati membri possono, per le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture di cui al capitolo IV dell'allegato della direttiva suddetta, concedere ai centri di spedizione e di depurazione un periodo supplementare per conformarsi ai requisiti per il riconoscimento previsti nel capitolo IV succitato, alla condizione esplicita che i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali centri rispondano alle norme d'igiene stabilite dalla direttiva 91/492/CEE;
considerando che spetta alla Commissione fissare, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della direttiva 91/492/CEE, le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture che possono costituire oggetto di tali deroghe;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture di cui al capitolo IV dell'allegato della direttiva 91/492/CEE che possono costituire oggetto di deroghe sono fissate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 268 del...
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